PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2011 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ICI ANNO 2011

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione.

 

Visto l’unito parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

 

Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Atteso che il comma 156 dell’articolo unico della legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l’anno 2007, attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote, e quindi anche delle detrazioni per il richiamo alla delibera tariffaria da parte dello articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, al Consiglio Comunale.

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26/04/2010 con la quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni di imposta per l’esercizio 2010.

 

Visto l’art. 1 del DL 93 convertito dalla legge 126/2008 che ha esentato dal pagamento dell’I.C.I. a decorrere dal 2008 l’abitazione principale.

 

Atteso che continuano a godere delle agevolazioni le abitazioni principali accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.

 

Considerato che le tariffe da approvarsi per l’esercizio 2011 non possono determinare l’aumento della pressione fiscale, così come previsto dall’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/08 convertito dalla legge 126/08.

 

Ritenuto, quindi, di stabilire per l’esercizio finanziario 2011, le seguenti aliquote e detrazioni:

-        aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale non esente;

-        €. 104,00 detrazione d’imposta per l’abitazione principale non esente;

-        aliquota ordinaria del 6,5 per mille

§      per le abitazioni in aggiunta alla principale, locate ed occupate;

§      per altri immobili;

§      per le aree fabbricabili;

§      per i fabbricati interessati da ristrutturazioni;

-        aliquota del 7 per mille  per le abitazioni non locate e tenute a disposizione;

-        aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro.

 

Ritenuto di considerare assimilate all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

-        le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-        gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

-        le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

-        le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

-        le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’articolo 817 del codice civile. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), indipendentemente dal loro numero, purché non adibite ad uso commerciale o locate a terzi;

-        le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un’altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l’esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale.

 

Con voti unanimi dei presenti e dei votanti resi e verificati nei modi di legge.

 

                                                                D E L I B E R A

 

1.    Di determinare le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2011, nelle misure sotto riportate:  

-        aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale non esente;

-        €. 104,00 detrazione d’imposta per l’abitazione principale non esente;

-        aliquota ordinaria del 6,5 per mille

§      per le abitazioni in aggiunta alla principale, locate ed occupate;

§      per altri immobili;

§      per le aree fabbricabili;

§      per i fabbricati interessati da ristrutturazioni;

-        aliquota del 7 per mille  per le abitazioni non locate e tenute a disposizione;

-        aliquota del 4,5 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro.

 

2.    Di considerare assimilate all’abitazione principale le seguenti fattispecie:

-        le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-        gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

-        le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

-        le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

-        le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’articolo 817 del codice civile. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), indipendentemente dal loro numero, purché non adibite ad uso commerciale o locate a terzi;

-        le unità immobiliari abitative oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il coniuge non assegnatario non sia titolare di un diritto reale di godimento su un’altra abitazione principale situata nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso di contitolarità e laddove non spetti l’esenzione, la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso e non a quella di destinazione ad abitazione principale.

 

3.    Di dare atto che il presente provvedimento è fatto nel pieno rispetto del blocco delle tariffe tributarie imposto dal comma 7 dell’articolo 1 del DL 93/2008, convertito dalla legge 126/2008.  

4.    Di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento sul sito ministeriale, incaricando ai relativi adempimenti il funzionario responsabile del tributo.                                        

5.    Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 D.Lgs. 267/00