PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera di C.C. n. 32 del 31/03/2009

 

 

OGGETTO:“CONFERMA ALIQUOTE ICI ANNO 2009 ”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

 

Visto l’unito parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria;

 

Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2008 sono state approvate le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2008;

 

Considerato che l’articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell’Interno;

 

Visto il comma 156 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote ICI è il Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo n. 267/2000;

 

Visto art. 1 del decreto legge n. 93 del  24/05/2008, convertito, con modifiche in legge n. 126/2008 con il quale è stato disposto l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

 

Con voti unanimi dei presenti e dei votanti resi e verificati nei modi di legge;

 

                                                                D E L I B E R A

 

1.    Le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), per le fattispecie ancora soggette al tributo, per l’anno 2009:

 

ALIQUOTE PER LE FATTISPECIE ANCORA SOGGETTE AL TRIBUTO

 

 

5,5 per mille

detrazione €. 104,00

 

 

·        Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze per le sole unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9

 

 

6,5 per mille

aliquota

ordinaria

 

·        Aliquota per le abitazioni in aggiunta alla principale, locate ed occupate

·        Aliquota per altri immobili ed aree fabbricabili

·        Aliquota per i fabbricati interessati da ristrutturazioni

 

 

7 per mille

 

 

·        Aliquota per gli alloggi non locati e tenuti a disposizione

 

4,5 per mille

 

 

·        Aliquota per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro

           

 

 

ESENZIONE (Decreto Legge n. 93/2008) per:

 

q       le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dovuta da persone fisiche soggetti passivi, dai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli assegnatari di alloggi degli Istituti per le case popolari (ora ALER);                                                                                                                               

 

q       le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata;

 

q       l’abitazione del soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale; a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Olginate;

 

q       le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

 

Nota Bene:

q     si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze.

q     non sono esenti le abitazioni di categoria A/1, A/8 ed A/9