Delibera di G.C. n. 15 del 22/02/2006
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Intende sottoporre all’esame della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2006 ”
Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visto l’unito parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria;
Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che con propria deliberazione n. 23 del 09/03/2005 sono state approvate le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2005;
Considerato che l’articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo da parte degli Enti Locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell’Interno;
Richiamato l’art. 42 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo n. 267/2000 in base al quale compete alla Giunta comunale determinare le aliquote dei tributi comunali;
Richiamato l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Con voti unanimi dei presenti e dei votanti resi e verificati nei modi di legge;
D E L I B E R A
1. Di determinare per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2006:
Aliquota 5,5 per mille / Detrazione €. 104,00
- Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze;
- Aliquota per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Aliquota 6,5 per mille
- Aliquota ordinaria;
- Aliquota per gli immobili interessati da ristrutturazioni, dati in locazione o destinati alle attività produttive e commerciali;
- Aliquota per le aree edificabili;
Aliquota 7,00 per mille
- Aliquota per gli immobili non locati e tenuti a disposizione;
- Aliquota da applicarsi per un periodo di 3 anni, per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
Aliquota 4,5 per mille
- Aliquota per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro;
2. Di approvare gli uniti criteri per beneficiare della maggiore detrazione di €. 258,23 prevista per l’abitazione principale posseduta da soggetti in particolari condizioni di disagio economico.
PROSPETTO PER L’APPLICAZIONE I.C.I. ANNO 2006
CRITERI PER LA MAGGIORE DETRAZIONE PER
L’ABITAZIONE PRINCIPALE DI €. 258,23
La Giunta Comunale con atto n. 15 del 22/02/2006, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 55 della L. 662/96, ha approvato la detrazione in €. 258,23 per l’abitazione principale.
I proprietari soggetti all’I.C.I. per applicare la citata detrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
q il reddito complessivo 2005 del nucleo familiare non deve essere superiore a €. 13.400,00 aumentabile di:
Nella determinazione del reddito complessivo, da cui sono esclusi le rendite, pensioni ed altri emolumenti che per legge non costituiscono reddito, non si tiene conto della rendita catastale riferita all’abitazione principale compresi accessori e pertinenze.
L’unità immobiliare abitata e sue pertinenze deve essere l’unica abitazione posseduta dal nucleo familiare. Sono escluse dal beneficiario le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a €. 774,69 e quelle di cui alle categorie A/1, A/7, A/8, A/9.
I soggetti interessati per avere diritto all’agevolazione, devono presentare richiesta agli uffici comunali che dispongono già apposita modulistica entro il 30 giugno 2006.
I contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra, già in sede di determinazione dell’importo I.C.I. potranno tenere conto della maggiore detrazione.
L’amministrazione potrà chiedere ogni documento comprovante quanto dichiarato dal contribuente.
Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Lgs. 504/92, cui seguirà la segnalazione all’autorità giudiziaria.