COMUNE di MOLTENO
Provincia di Lecco
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 27/02/07
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). PER L’ANNO 2007.
ESTRATTO
(omissis)
1. Di dare atto che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di mantenere per l’anno 2007 le medesime disposizioni per il calcolo ed il versamento dell’imposta comunale sugli immobili già adottate per l’anno 2006 che vedono fissate tre fasce di aliquote e precisamente:
- 5,00 per mille - aliquota ordinaria
- 4,50 per mille - aliquota agevolata per abitazione principale e relative pertinenze
- 5,50 per mille - aliquota maggiorata per immobili cat. D ed aree edificabili
3. Di rappresentare nel seguente dettaglio il quadro generale delle aliquote, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni in materia di ICI in vigore per l’anno 2007:
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 4,5 per mille
- altri immobili appartenenti alle categorie A – B – C 5,0 per mille
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e
collaterale di 2° grado e da loro adibite ad abitazione principale
(con diritto alla detrazione) 5,0 per mille
- immobili appartenenti alla categoria D 5,5 per mille
- aree edificabili 5,5 per mille
- abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti
sanitari o case di riposo purchè non locate e tenute a disposizione 4,5 per mille
4. Di confermare in € 104,00= (centoquattro/00) su base annua la detrazione prevista per l’abitazione principale;
5. Di disporre che, in applicazione del comma n, 165 della legge n. 296/2006, la misura degli interessi da calcolare in caso di ritardato pagamento o rimborso di somme non dovute viene fissato ad un livello corrispondente a tre punti percentuali superiore al tasso di interesse legale in vigore:
6. Di disporre che, in applicazione del comma n. 166 della legge n. 296/2006, l’imposta da versare sia arrotondata all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto limite;
7. Di disporre che, in applicazione del comma n. 168 della legge n. 296/2006, il versamento o il rimborso non sia dovuto nel caso in cui l’importo dell’imposta comunale sugli immobili sia inferiore a 12 euro;
8. Di disporre che, in applicazione del comma 173 lettera b) della legge n. 296/2006, le agevolazioni previste per l’abitazione principale siano applicabili in quanto relative agli immobili adibiti a residenza anagrafica;
9. Di disporre che in applicazione dell’art. 37, comma 13, del D.L. 223/2006, i termini di pagamento dell’ICI sono anticipati al 16/06 per quanto concerne la rata in acconto e al 16/12 per la rata a saldo;
10. Di dare atto che dette aliquote, detrazioni, agevolazioni e disposizioni avranno effetto a partire dal 01/01/2007;
11. Di disporre che eventuali disapplicazioni delle presenti disposizioni che fossero intervenute prima della pubblicazione del presente atto potranno essere regolarizzate dai contribuenti entro i normali termini previsti per i versamenti senza applicazione di alcuna sanzione;
12. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita negli allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;
13. Di dare atto che il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni dettate dalla circolare 16/04/2003, n. 3/DPF;