DELIBERAZIONE N. 68 DEL 21 DICEMBRE 2007

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore al Bilancio ed ai Tributi, Dr Luigi Mantegazza:

 

Rimangono invariate, come era già stato anticipato in sede di presentazione del Bilancio, le aliquote e le detrazioni ICI per l’esercizio finanziario 2008, quindi rimangono confermati i benefici che erano stati in precedenza precisati, quindi considerati ancora prima come abitazione principale, quelle concesse ai parenti e affini di primo grado, ascendenti e discendenti e alcune particolari categorie e quindi considerate come abitazione principale, sia nell’aliquota che nelle detrazioni. Rimane anche confermato l’aumento della detrazione, dai 103,00 Euro previsti per legge ai 120,00 Euro, come già stabilito nel 2007.

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 con il quale, nell’ambito del riordino della finanza degli enti territoriali, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;

 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 156 della Legge 296/2006, che ha modificato l’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 504/92, individuando quale organo competente a deliberare in materia il Consiglio Comunale;

 

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006, che ha stabilito che, in caso di mancata approvazione delle delibere riguardanti le tariffe e le aliquote, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

 

RITENUTO opportuno provvedere comunque a determinare le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l’esercizio finanziario 2008;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’esercizio finanziario 2007";

 

RITENUTO opportuno confermare integralmente, anche per l’anno 2008, le aliquote determinate per l’anno 2007 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2007;

 

DATO ATTO che si presume, nel bilancio di previsione 2008, un’entrata di euro 4.360.000,00 per gettito ICI di competenza, in grado di assicurare, unitamente al complesso delle altre entrate correnti, il pareggio finanziario;

 

VISTO l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario – Dr. Luca Da Ros, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto in esame;

 

VISTO, altresì, l'art. 50 dello Statuto Comunale;

 

APERTA LA DISCUSSIONE:

 

Poiché nessun Consigliere chiede la parola, il Sindaco pone in votazione l’argomento in oggetto;

 

CON VOTI n. 15 favorevoli, espressi per alzata di mano, n. 5 astenuti (Colombo Andrea, Massironi Andrea, Mauri Angelo, Robbiani Andrea Ambrogio e De Gaspari Giambattista), su n. 20 Consiglieri di cui n. 15 votanti

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1.      di confermare, per i motivi espressi in narrativa, le seguenti aliquote e detrazioni per l’esercizio finanziario 2008:

 

·         Aliquota agevolata

·         5,00‰

·         Aliquota ordinaria

·         6,50‰

·         Aliquota per alloggi non locati

·         7,00‰

·         Aliquota agevolata alloggi locati ai sensi della legge 431/1998

·         5,00‰

·         Detrazione per abitazione principale

·         euro 120,00

·         Detrazione per abitazione principale particolari categorie di soggetti (vedi All. a)

·         euro 160,00

 

2.      di dare atto che il gettito di competenza presunto dell’imposta, pari ad euro 4.360.000,00 verrà accertato alla risorsa 1.01.0010 “I.C.I. - gettito competenza e partite arretrate” del bilancio di previsione 2008;

3.      di pubblicare la presente deliberazione secondo le modalità stabilite con la Circolare 3/DPF del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, Reparto III.

 

Con successiva e separata votazione con voti n. 20 favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 


Allegato a)

 

MAGGIORE DETRAZIONE SULL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER UNITà IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2008

È possibile applicare la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 160,00 nel caso di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, se appartenenti ad una delle seguenti categorie:

pensionati con redditi annuali complessivi ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare, non superiore a euro 13.000,00, aumentato di euro 900,00 per ogni persona a carico;

pensionati, il cui nucleo familiare è composto da almeno due persone, di cui due titolari di pensione, con redditi annuali complessivi, ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a € 15.000,00, più € 900,00 per ogni persona a carico;

portatori di handicap al 100% con attestato di invalidità civile con redditi annuali, complessivi ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a € 13.000,00, più € 900,00 per ogni persona a carico;

lavoratori disoccupati con redditi annuali, complessivi ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a € 13.000,00, più € 900,00 per ogni persona a carico;

lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilità con redditi annuali, complessivi ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a € 13.000,00, più € 900,00 per ogni persona a carico;

nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL, sempre se conviventi e fiscalmente a carico, l’aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all’anziano non autosufficiente, è elevato da 900,00 a € 1.400,00;

titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti.

Ai fini della presente agevolazione si considera familiare a carico il soggetto ritenuto tale ai fini IRPEF.

Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che abbiano la proprietà di altre unità immobiliari di qualsiasi specie ubicate in qualsiasi Comune anche al di fuori del territorio dello Stato, escluse le pertinenze di abitazioni principali, come definite dal regolamento comunale di contabilità.

In caso di non spettanza delle maggiori detrazioni, verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione in carta semplice:

denuncia annuale dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta;

documentazione comprovante lo stato di cassintegrato, disoccupato o iscritto alle liste di mobilità, relativa all’anno al quale si riferisce l’imposta;

copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di persone anziane non autosufficienti, relativa all’anno al quale si riferisce l’imposta;

dichiarazione di non essere proprietario di altre unità immobiliari di qualsiasi specie, ubicate in qualsiasi Comune anche al di fuori del territorio dello Stato, escluse le pertinenze di abitazioni principali, come definite dal regolamento comunale di contabilità;

Gli stati di famiglia verranno acquisiti direttamente a cura degli uffici comunali.