OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2006.
VISTO il D. Lgs 30.12.1992 n. 504 con il quale, nell’ambito del riordino della finanza degli enti territoriali, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo soprarichiamato, così come modificato dall’articolo 3 comma 53 della Legge 662/1996, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla lettura del quale si evince la competenza residuale della Giunta Comunale nella determinazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2005, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. per l’esercizio finanziario 2005";
RITENUTO opportuno confermare integralmente, le aliquote, previste per l’anno 2005 nella deliberazione di Giunta Comunale numero 15 del 26/01/2005, anche per l’anno 2006;
RITENUTO opportuno modificare, le situazioni di particolare disagio economico sociale, per le quali si intende elevare la detrazione ad Euro 160,00, qui allegate sotto la lettera A, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
DATO ATTO che si prevede, nel bilancio di previsione 2006, un’entrata di Euro 3.896.000,00 per gettito ICI di competenza, in grado di assicurare, unitamente al complesso delle altre entrate correnti, il pareggio finanziario;
VISTO l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario – Dott. Luca Da Ros, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame;
VISTO, altresì, l'art. 50 dello Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1) di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’esercizio finanziario 2006:
· Aliquota agevolata |
5,00‰ |
· Aliquota ordinaria |
6,50‰ |
· Aliquota per alloggi non locati |
7,00‰ |
· Aliquota agevolata alloggi locati ai sensi della legge 431/1998 |
5,00‰ |
· Detrazione per abitazione principale |
Euro 120,00 |
· Detrazione per abitazione principale particolari categorie di soggetti (all. a) |
Euro 160,00 |
2) di dare atto che il gettito di competenza presunto dell’imposta, pari ad Euro 3.896.000,00 verrà accertato alla risorsa 1.01.0010 “I.C.I. - gettito competenze e partite arretrate” del bilancio di previsione 2006;
3) di pubblicare la presente deliberazione secondo le modalità stabilite con la Circolare 3/DPF del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, Reparto III.
CON SUCCESSIVA e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Allegato a)
MAGGIORE DETRAZIONE SULL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2006
È possibile applicare la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di Euro 160,00 nel caso di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, se appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) pensionati con redditi annuali complessivi ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare, non superiore a Euro 13.000,00, aumentato di Euro 900,00 per ogni persona a carico;
b) pensionati, il cui nucleo familiare è composto da almeno due persone, di cui due titolari di pensione, con redditi annuali complessivi, ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a Euro 15.000,00, più Euro 900,00 per ogni persona a carico;
c) portatori di handicap al 100% con attestato di invalidità civile con redditi annuali, complessivi ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a Euro 13.000,00, più Euro 900,00 per ogni persona a carico;
d) lavoratori disoccupati con redditi annuali, complessivi ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a Euro 13.000,00, più Euro 900,00 per ogni persona a carico;
e) lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilità con redditi annuali, complessivi ai fini IRPEF, al netto della sola deduzione per l’abitazione principale, di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a Euro 13.000,00, più Euro 900,00 per ogni persona a carico;
f) nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL, sempre se conviventi e fiscalmente a carico, l’aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all’anziano non autosufficiente, è elevato da 900,00 a Euro 1.400,00;
g) titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti.
Ai fini della presente agevolazione si considera familiare a carico il soggetto ritenuto tale ai fini IRPEF.
Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che abbiano la proprietà di altre unità immobiliari di qualsiasi specie ubicate in qualsiasi Comune anche al di fuori del territorio dello Stato, escluse le pertinenze di abitazioni principali, come definite dal regolamento comunale di contabilità.
In caso di non spettanza delle maggiori detrazioni, verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione in carta semplice:
- denuncia annuale dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta;
- documentazione comprovante lo stato di cassintegrato, disoccupato o iscritto alle liste di mobilità, relativa all’anno al quale si riferisce l’imposta;
- copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di persone anziane non autosufficienti, relativa all’anno al quale si riferisce l’imposta;
- dichiarazione di non essere proprietario di altre unità immobiliari di qualsiasi specie, ubicate in qualsiasi Comune anche al di fuori del territorio dello Stato, escluse le pertinenze di abitazioni principali, come definite dal regolamento comunale di contabilità.
Gli stati di famiglia verranno acquisiti direttamente a cura degli uffici comunali.