C O M U N E D I M E R A T E
Provincia di Lecco
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 15 del 26-01-2005
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs 30.12.1992 n. 504 con il quale, nell’ambito del riordino della finanza degli enti territoriali, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili;
VISTE le aliquote stabilite per l’esercizio finanziario 2004 e precisamente: aliquota ordinaria pari al 6 per mille; aliquota agevolata pari al 5 per mille; nonché l’ammontare della detrazione per abitazione principale, pari ad euro 103,29;
VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI, così come recentemente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2004, con la quale è stata prevista l’assimilazione delle seguenti fattispecie all’abitazione principale:
ü quella concessa in uso gratuito al coniuge, ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) ed agli affini di primo grado (suoceri, nuore e generi), purché gli stessi vi abbiano stabilito la propria residenza
ü ai sensi dell’art. 3, comma 56, legge 662/1996, quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da un soggetto anziano o disabile, che ha acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22.12.2004, con la quale si è stabilito il valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili;
CONSIDERATO che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite anche con riferimento agli alloggi non locati;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che esclude dalle attribuzioni del Consiglio Comunale, in materia di tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe;
RICHIAMATO l’art. 8, co. 3, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 che prevede la facoltà di elevare fino ad euro 258,23 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con apposita deliberazione;
VISTO l’allegato a) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, ove sono individuate le situazioni di particolare disagio economico-sociale per le quali si intende elevare la detrazione sino ad euro 160,00, ai sensi del già citato art. 8, co. 3, d.lgs. 30.12.1992, n. 504;
PREMESSO che la legge n. 431 del 09.12.1998 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo – stabilisce, all’art. 2, comma 3, che i proprietari di immobili possano stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali, sulla base dei contenuti di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che, per favorire la realizzazione di tali accordi, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende altresì prevedere l’introduzione di un’aliquota agevolata, inferiore all’aliquota ordinaria, per i proprietari di immobili che concludono tale tipo di contratto;
VISTO l’accordo territoriale per tutti i comuni della provincia di Lecco, con l’esclusione del territorio del comune di Lecco, siglato tra le Organizzazioni della Proprietà ALPE, ASPPI ed i Sindacati degli Inquilini SUNIA, SICET, UNIAT, siglato in data 13.04.2004;
RITENUTO di prevedere, per l’esercizio finanziario 2005, l’incremento dell’aliquota ordinaria dello 0,50 per mille, l’introduzione dell’aliquota per gli alloggi non locati del 7,00 per mille, l’introduzione dell’aliquota agevolata del 5,00 per mille per gli alloggi concessi in locazione ai sensi della legge 431/1998, l’incremento della detrazione per abitazione principale ad euro 120,00, nonché l’introduzione della detrazione di euro 160,00 limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale di cui all’allegato a);
DATO ATTO che si prevede, nel bilancio di previsione 2005, un’entrata di euro 3.860.000,00 per gettito ICI di competenza, in grado di assicurare, unitamente al complesso delle altre entrate correnti, il pareggio finanziario;
VISTO l'art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario – Dr Michele Brivio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame;
VISTO, altresì, l'art. 50 dello Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1) di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l’esercizio finanziario 2005:
Aliquota agevolata |
5,00‰ |
Aliquota ordinaria |
6,50‰ |
Aliquota per alloggi non locati |
7,00‰ |
Aliquota agevolata alloggi locati ai sensi della legge 431/1998 |
5,00‰ |
Detrazione per abitazione principale |
euro 120,00 |
Detrazione per abitazione principale particolari categorie di soggetti (all. a) |
euro 160,00 |
2) di dare atto che il gettito di competenza presunto dell’imposta, pari ad euro 3.860.000,00 verrà accertato alla risorsa 1.01.0010 “I.C.I. - gettito competenze e partite arretrate” del bilancio di previsione 2005;
3) di pubblicare la presente deliberazione secondo le modalità stabilite con la Circolare 3/DPF del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, Reparto III;
Allegato a)
È possibile applicare la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 160,00 nel caso di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, se appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a) pensionati con redditi annuali, imponibili IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 8.999,26, più € 877,98 per ogni persona a carico;
b) pensionati, il cui nucleo familiare è composto da almeno due persone, di cui due titolari di pensione, con redditi annuali complessivi, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, fino a € 10.840,87, più € 877,98 per ogni persona a carico;
c) portatori di handicap al 100% con attestato di invalidità civile con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 8.999,26, più € 877,98 per ogni persona a carico;
d) lavoratori disoccupati con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 8.999,26, più € 877,98 per ogni persona a carico;
e) lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilità con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a € 8.999,26, più € 877,98 per ogni persona a carico;
f) nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL, sempre se conviventi e fiscalmente a carico, l’aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all’anziano non autosufficiente, è elevato da € 877,98 a € 1.342,79;
g) titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti.
Ai fini della presente agevolazione si considera familiare a carico il soggetto ritenuto tale ai fini IRPEF.
Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che abbiano la proprietà di altre unità immobiliari di qualsiasi specie ubicate in qualsiasi Comune anche al di fuori del territorio dello Stato, escluse le pertinenze di abitazioni principali, come definite dal regolamento comunale di contabilità.
In caso di non spettanza delle maggiori detrazioni, verranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione in carta semplice:
- denuncia annuale dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta;
- documentazione comprovante lo stato di cassintegrato, disoccupato o iscritto alle liste di mobilità, relativa all’anno al quale si riferisce l’imposta;
- copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di persone anziane non autosufficienti, relativa all’anno al quale si riferisce l’imposta;
- dichiarazione di non essere proprietario di altre unità immobiliari di qualsiasi specie, ubicate in qualsiasi Comune anche al di fuori del territorio dello Stato, escluse le pertinenze di abitazioni principali, come definite dal regolamento comunale di contabilità;
Gli stati di famiglia verranno acquisiti direttamente a cura degli uffici comunali.