Deliberazione CC n. 02 del 21.02.2008 - pubblicata il
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione CC n. 06 del 29.03.2007 , esecutiva, con la quale venivano approvato approvate per l’anno 2007 , le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:
A – ALIQUOTE
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA
1. unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale 4,00 per mille
2. pertinenza all’abitazione principale 4,00 per mille
3. seconde case e altri fabbricati 6,90 per mille
B – DETRAZIONI
1. detrazione abitazione principale € 103,29
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n.
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’ ”Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.)”;
Visto l’art. 3, commi da
Visto l’art. 58, commi 2,3, e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Visto l’art. 3, commi da
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione CC n. 10 del 03.05.2001 ;
Vista la relazione del responsabile dell’ufficio tributi, redatta in conformità alle direttive impartite da questa Giunta Comunale, dalla quale si evidenzia:
– il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2007 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);
– le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2008;
– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
– assicurare l’equilibrio del bilancio 2008;
– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
di potere determinare, per l’anno 2008, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 20.12.2007 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31.12.2007 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008;
Visto l’art. 1 comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 che testualmente recita “All’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2.bis Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile,di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31.01.2008 ad oggetto “Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) – Aticolo 1 comma 5 e 7 Legge 244/2007 – Ulteriore detrazione per abitazione principale. Quesiti-, che precisa che la ratio dell’intervento legislativo sopra indicato non consente di ricomprendere tra “l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”, anche le tipologie di abitazioni che ai sensi dei Regolamenti Comunali sono assimilate a quelle principali.
Visto l’art. 1 comma 6 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge finanziaria 2008;
Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTi i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.u.e.l. da:
Responsabile del Servizio tributi : favorevole
Responsabile del Servizio finanziario: favorevole;
Con il seguente risultato della votazione, e proclamazioni dal sig. presidente:
n. 11 voti favorevoli essendo 11 i presenti e votanti
D E L I B E R A
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:
2) di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
A – ALIQUOTE
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA
a.unita’ immobiliari adibite ad abitazione principale 4,00 per mille
b. pertinenza all’abitazione principale 4,00 per mille
c. seconde case - altri fabbricati – aree fabbricabili 6,90 per mille
3) di determinare per l’anno 2008, le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:
B – DETRAZIONI
a. detrazione abitazione principale € 103,29
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 ( art. 8 comma 3, D.lgs. n. 504/92 – art. 3 comma
4. di determinare l’ulteriore detrazione di cui all’art. 1 comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 che testualmente recita “All’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2.bis Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile,di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.
La presente detrazione essendo a totale carico dello Stato viene calcolata esclusivamente sulle abitazioni di proprietà, escludendo pertanto le ulteriori agevolazioni per assimilazione ad abitazioni principali previste dal vigente Regolamento Comunale, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze e dell’Economia n. 01 del 31.01.2008.
5) di dare atto:
che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato, essendo comunque compensata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 1 comma 5 Legge 244/2007 con contribuzione statale da erogarsi nei modi e tempi previsti dall’art. 1 comma 7Legge 244/2007.
che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
6. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
7. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’anno 2008.