Deliberazione gc n. 74 del 01.12.2005 - pubblicata il
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2006.
PREMESSO che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1, capo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
VISTO l’art. 172 del Testo Unico 267/2000 prevede che al Bilancio di Previsione vengano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTO l’art. 3, commi da
VISTO l'art. 58 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.
VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
CHE l’art. 4 , comma 1, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, attribuisce all’Ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e di proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione CC n. 10 del 03.05.2001 ;
CHE l’art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n, 449 attribuisce la facoltà ai Comuni di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
CHE l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, attribuisce all'Ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche o soggetti passivi, che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo” ;
RITENUTA la propria competenza sul punto ai sensi dell’articolo 48 e del combinato disposto degli articoli 42 e 50 del T.U. n. 267/2000;
CONSIDERATO che
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
RITENUTO di poter accogliere le proposte e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall'applicazione della stessa imposta;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio tributi e dal responsabile del Servizio finanziario;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTA l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 Legge 241/90;
2. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in questo Comune, con effetto dal 1^ gennaio 2006:
- Aliquota al 4 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione principale;
- Aliquota al 4 per mille per la pertinenza all’abitazione principale;
- Aliquota al 6,90 per mille per le seconde case ed altri fabbricati;
3. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103.29(CENTOTREVIRGOLAVENTINOVE )( art. 8 comma 3, D.lgs. n. 504/92 – art. 3 comma
5. per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all’art. 4 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.,quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
6. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7. si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
8. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
9. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’anno 2006.
10. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/00;
11. di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00.