PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera di C.C. n. 5 del  09.01.2009

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

- approvazione misura delle percentuali di imposta per l’anno 2009

- approvazione ammontare delle detrazioni per l’anno 2009

- approvazione confermativa dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini determinazione base imponibile per il calcolo dell’I.C.I. per l’anno 2009 (ai sensi art. 59, co. 1, lett. g, D. Lgs. n.446/1997).

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IL SINDACO PRESIDENTE

 

… omissis ….

 

Tutto ciò premesso;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

… omissis …

DELIBERA

 

1) Approvare, a tutti gli effetti di  legge, fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, portate ed assentite,  a termini dell’art. 1, co. 156, FINANZIARIA 2007, le seguenti aliquote I.C.I. valide per l’anno 2009:

-         4 per mille, per l’abitazione principale da estendersi anche alle pertinenze

-         6 per mille, per aliquota ordinaria

-         2 per mille, per aliquota agevolata di cui art. 1, co. 5, L. 449/07 (interventi di recupero in centro storico)

-         2 per mille, per aliquota agevolata di cui art.1 co.6 L.244/07 (installazione di fonti energetiche alternative)

anche conformandosi, nel rispetto di quanto previsto in ambito regolamentare, alle seguenti agevolazioni:

-         detrazione d’imposta € 103,29, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

2) dare atto dell’esenzione ICI “prima casa” ai sensi dell’art.1 – co.1,  2 e 3 del D.L. 29.05.2008, n.93,  convertito con modifiche nella legge 24.07.2008, n.126 Esenzione ICI prima casa” che così recita:

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’art. articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

 

3) Dare atto che le stime economiche che derivano dalle approvazioni di cui al precedente punto 1) della parte dispositiva  consentiranno di compartecipare al rispetto degli obbligatori equilibri di bilancio, che altrimenti risulterebbero compromessi:

- le misure approvate risultano le minime ritenute indispensabili per garantire quanto meno i servizi già precedentemente prestati ed attualmente in essere, anche tenuto conto dell’intercorso incremento delle spese  derivante dalla svalutazione monetaria, senza necessità di ulteriori motivazioni;

- il gettito lordo stimato per l’anno 2009 di    790.000,00 – iscritto alla Risorsa 1010 Titolo I Categoria 01 – oltre a € 350.000,00 iscritto alla risorsa 2000 Titolo II quale trasferimento/contributo statale ICI abitazione principale;

 

4) Precisare che quanto deliberato con la presente deliberazione ammette efficacia e decorrenza dall’01.01.2009, come previsto dalla normativa vigente di riferimento;

 

 

“Inoltre, stante l’urgenza di provvedere;

 

Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.0/8.2000, n. 267;

 

Con separata votazione, con voti n. 16 favorevoli, n. 4 (Brivio Angelo, Munaò Giuseppe, Tiezzi Irio e Vigorelli Fabio) contrari e n. 0 astenuti resi nelle forme di legge,

 

ULTERIORMENTE DELIBERA

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile”.