Delibera di C.C. n. 14 del 27.03.2008
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
- approvazione misura delle percentuali di imposta per l’anno 2008
- approvazione ammontare delle detrazioni per l’anno 2008
- approvazione confermativa dei valori di mercato delle aree edificabili ai fini determinazione base imponibile per il calcolo dell’I.C.I. per l’anno 2008 (ai sensi art. 59, co. 1, lett. g, D. Lgs. n.446/1997).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
… omissis ….
Tutto ciò premesso, formula proposta di deliberazione come da oggetto;
…. Omissis..
1) Approvare, a tutti gli effetti di legge, fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, portate ed assentite, per l’anno 2008, le seguenti
Aliquote per l’imposta comunale sugli immobili:
- 4 per mille per l’abitazione principale, da estendersi anche alle pertinenze;
- 6 per mille aliquota ordinaria;
- 2 per mille - aliquota agevolata di cui art. 1, co. 5, L. 449/1997: a favore dei proprietari che eseguano interventi di recupero, così come espressamente individuati dagli artt. 81 (Interventi di restauro e di risanamento conservativo), 82 (Interventi di ristrutturazione edilizia), 84 (Interventi di ristrutturazione urbanistica), 85 (Restauro) del Regolamento Edilizio Comunale, su unità immobiliari localizzate nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di anni TRE dalla data di rilascio del benestare autorizzativo. A tale scopo andrà presentata debita comunicazione all’ufficio tributi per segnalare la data dalla quale decorrerà l’agevolazione in oggetto;
Inoltre, conformemente a quanto previsto in ambito al proprio Regolamento I.C.I. in vigore, è prevista:
- applicazione dell’aliquota del 4 per mille e della detrazione di euro 103,29 per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, qualora ricorra la condizione di quote indivise o comunione di beni, entro il secondo grado. Per poter usufruire di tale agevolazione è richiesta, per l’anno 2008, la residenza anagrafica nel fabbricato oggetto di assolvimento ICI e la validità di tale beneficio avrà decorrenza dal giorno indicato in ambito alle risultanze anagrafiche. Dovrà essere presentata segnalazione di quanto sopra espresso al Comune su apposito modulo entro il 31 dicembre dell’anno di imposta;
2) Approvare, a tutti gli effetti di legge, fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate ed assentite, per l’anno 2008, il seguente
Regime delle detrazioni per l’anno 2008
- Conferma per l'anno 2008 la stessa detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, nella misura pari a € 103,29 già in essere ed in vigore per l’anno 2007;
- La predetta detrazione pari ad € 103,29 è elevabile, per l’anno 2008, ad € 200,00 ai sensi dell’art. 8, co. 3 D. Lgs 504/1992 a favore di alcune categorie sociali sottoindicate:
o Pensionati con residenza nel Comune di Lomagna:
- Per nucleo con un singolo reddito non eccedente il valore della pensione minima INPS, pari ad € 5.760,56 annui.
- Per nucleo con più redditi da pensione: il cumulo delle pensioni non dovrà superare il valore della pensione minima INPS, pari ad € 5.760,56 annui, moltiplicato per il numero dei percepenti le pensioni.
o Presenza di un portatore di handicap al 100%:
Imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore al doppio del valore della pensione minima INPS, pari ad € 11.521,12, maggiorato di € 826,33 per ogni familiare a carico.
o Lavoratori disoccupati:
Imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, pari al doppio del valore della pensione minima INPS, pari ad € 11.521,12, maggiorato di € 826,33 per ogni familiare a carico.
o Lavoratori cassa-integrati o iscritti a liste di mobilità:
Imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, non superiore al doppio del valore della pensione minima INPS, pari ad €11.521,12, maggiorato di € 826,33 per ogni familiare a carico.
Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell’ASL competente, sempre se conviventi, l’aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all’anziano non autosufficiente e’ elevato da € 826,33 a € 1.291,14.
o Titolare di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti.
o Contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100% con attestato di invalidità civile se convivente:
Reddito annuale: imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad € 11.521,12 annui, oltre ad € 1.291,14 per ogni familiare a carico.
La maggiore detrazione deve essere richiesta obbligatoriamente, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, con l’apposito modulo disponibile c/o l’ufficio tributi e sul sito internet del Comune di Lomagna.
Può essere concessa a condizione che in ognuno dei casi sopra riportati il fabbricato oggetto di assolvimento di imposta ICI dovrà risultare abitazione principale, unica proprietà (con esclusione di eventuali pertinenze), nonché rientrare in una categoria non coincidente con le seguenti: A/1 - A/8 – A/9.
Gli aventi diritto alla maggiore detrazione dovranno presentare richiesta all’Amministrazione Comunale su apposito modello entro il 15 maggio 2008. L’autorizzazione all’applicazione della maggiore detrazione sarà comunicata all’interessato entro il 31 maggio 2008.
Alla richiesta di maggiore detrazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Stato di famiglia;
- Denuncia dei redditi 2008 (redditi 2007) di tutti i componenti il nucleo familiare;
- Copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;
- Documentazione attestante la condizione di cassa-integrato, disoccupati, iscritto nelle liste di mobilità.
Viene considerata quota di trattamento minimo di pensione per l’anno 2008, ai fini dell’elevamento della detrazione agli € 200,00, di cui ai casi sopra indicati, anche il valore recentemente ragguagliato a mensili € 580,00;
- Precisa, che per effetto di disposizione normativa L.F. 2008 – art. 1 co. 5 –, a fare tempo da 1.01.2008 viene prevista una “ulteriore detrazione”, da portare in deduzione sull’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui art. 5 D.Lgs 504/92, con un massimo di € 200,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’applicazione di tale “ulteriore detrazione” deve seguire le linee guida di cui alle Risoluzioni e Circolari provenienti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra le quali sino ad oggi risulta da segnalare la n. 1 del 31.01.2008.
Segnala altresì che il minor gettito derivante dall’applicazione della “ulteriore detrazione” di cui co. 5 art. 1 L.F. 2008, sarà rimborsato, per effetto del co. 7 medesimo art. 1 L.F. 2008, con oneri a carico dello Bilancio dello Stato. Andrà eseguita una specifica procedura, ad opera del Comune, consistente nella trasmissione al Ministero dell’Interno, entro la data del 30 aprile 2008, di un apposito modello attestante la certificazione del mancato gettito ICI previsto relativamente all’annualità in corso. Il relativo trasferimento compensativo verrà erogato al Comune dallo Stato per la quota del 50% entro e non oltre il 16 dicembre 2008; gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio 2009.
3) Confermare sostanzialmente quanto già espresso con deliberazioni di Giunta Comunale n. 103 del 27.6.2001 e n. 73 del 30.4.2003, esecutive ai sensi di legge, con specifico riguardo al valore da attribuirsi alle aree edificabili nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale, tenuto conto delle necessarie integrazioni in conformità al vigente P.R.G., determinandosi la conferma dei valori già deliberati per l’anno 2007, nella tabella di seguito riportata:
VALORI MINIMI STABILITI DAL C.C. RELATIVAMENTE ALLE VERIFICHE ICI SULLE AREE EDIFICABILI
ai sensi art. 5 vigente Regolamento Comunale:
EDILIZIA RESIDENZIALE: (€ a metro cubo) |
Anni 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008 |
Residenziale di completamento, in edilizia libera: B – C1 – C2 |
96,58 |
Edilizia soggetta a Piano Attuativo: C3 |
87,80 |
Edilizia Economica Popolare (PEEP): C4 |
46,48 |
Trasformazione urbanistica soggetta a Piano Attuativo: C5 |
82,60 |
Riqualificazione urbanistica soggetta a Piano Attuativo: S |
77,47 |
Piani di Recupero: A |
113,62 |
AREE INDUSTRIALI (€ a metro quadro) |
|
In edilizia libera |
83,15 |
Edilizia soggetta a P.L. |
75,92 |
Gli indici di edificabilità risultano i seguenti:
ZONA C1 residenziale di completamento: possibilità edificatoria corrispondente a 1,20 mc/mq;
ZONA C2 residenziale di completamento: possibilità edificatoria corrispondente a 1,00 mc/mq;
ZONA C3 nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, soggetti a piano attuativo: rilevabile dalle tavole allegate al P.R.G. c/o Ufficio Tecnico;
ZONA C4 nuovi insediamenti residenziali, riservati ad interventi di edilizia economico-popolare: rilevabile dalle tavole allegate al P.R.G. c/o U.T.C.;
ZONA D1, D2, D3, D4 aree industriali: riferimento all’estensione in mq. dell’area.
Nell’individuazione dell’area pertinenziale di un terreno rispetto ad un fabbricato, oltre alla sussistenza della “graffatura” di unione tra i due, dovranno essere rispettati i requisiti di cui art. 817 del Codice Civile;
4) Ricordare inoltre che, in termini di funzionale aggiornamento, è necessario fare pure espresso rinvio e riferimento alle deliberazioni della Giunta Comunale di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio – Settore Tributario, con riguardo:
- alla interpretazione dell’art. 4 del Regolamento I.C.I. (n. 225 del 16.12.2004);
- alla rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute per accertamenti/liquidazioni I.C.I. o di somme iscritte in cartelle esattoriali riguardanti ruoli coattivi I.C.I. (n. 15 del 20.1.2005);
- ad indirizzi vari di particolari problematiche I.C.I. (n. 104 del 28.4.2005);
- alle aree pertinenziali dei fabbricati (n. 153 del 23.6.2005);
- agli edifici di culto e relative pertinenze (con verifica delle disposizioni di cui D. 25.5.2005 Ministero Economia e Finanze di concerto con M.I. – n. 175 del 23.8.2005);
- alle aree pertinenziali dei fabbricati (n. 196 del 14.9.2005);
- alla “autorimessa” identificata all’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Lecco - sul foglio 5 con mapp. 3963 – C/6 cl. 2 di 230 mq (rectius: : n. 34 posti auto coperti), autorimessa da intendersi quale opera di urbanizzazione primaria e secondaria da cedersi gratuitamente al comune di Lomagna (n.117 del 9.06.2007);
5) Dare atto che le stime economiche che derivano dalle approvazioni di cui al precedente punto 1) della parte dispositiva consentiranno di compartecipare al rispetto degli obbligatori equilibri di bilancio, che altrimenti risulterebbero compromessi:
- le misure approvate risultano le minime ritenute indispensabili per garantire quanto meno i servizi già precedentemente prestati ed attualmente in essere, anche tenuto conto dell’intercorso incremento delle spese derivante dalla svalutazione monetaria, senza necessità di ulteriori motivazioni;
- il gettito lordo stimato per l’anno 2008 di € 955.000,00 - da iscriversi alla Risorsa 1010 Titolo I Categoria 01 - tiene conto di ulteriori € 140.000,00, rappresentanti la quota prevista di trasferimento dello Stato a fronte della maggiore detrazione statale di cui co. 7 art. 1 L.F. 2008 - da iscriversi alla Risorsa 3122 Titolo III categoria 05 -, anche con riguardo alle esigenze finanziarie per una corretta gestione del bilancio dell’esercizio 2008; tale stanziamento viene ritenuto appena idoneo al soddisfacimento essenziale delle necessità di istituto, anche con riguardo alle esigenze finanziarie per una corretta gestione del bilancio dell’esercizio 2008;
6) Precisare che quanto deliberato con la presente deliberazione ammette efficacia e decorrenza dall’01.01.2008, come previsto dalla normativa vigente di riferimento;
7) Dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, con voti n. 10 favorevoli e n. 4 contrari (Marino Giuseppe, Munaò Giuseppe, Tiezzi Irio e Vigorelli Fabio) resi nelle forme di legge, risultando n. 14 i componenti presenti, dei quali n. 14 votanti e n. 0 gli astenuti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs.267/2000 T.U.O.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito.