Deliberazione di G.C. n. 35 del 11.2.2006
OGGETTO: Approvazione, in termini decisionali e propositivi, misura delle percentuali di applicazione per l’anno 2006 imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) D. Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. nonché ammontare delle detrazioni, poi da farsi propria da parte del Consiglio Comunale, in ambito esercizio potere impositivo-finanziario, con espressione di assenso finale.
OMISSIS
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
D E L I B E R A
1) Approvare, a tutti gli effetti di legge, fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate e assentite, per l’anno 2006, le seguenti
Aliquote per l’imposta comunale sugli immobili
· 4,00 per mille: abitazioni principali, richiamando altresì quanto previsto dall’art.3 “Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali” del vigente Regolamento I.C.I.;
· 5,75 per mille: aliquota ordinaria;
· Aliquota agevolata di cui art. 1 co. 5 L. 449/1997:
- E’ stabilita l’aliquota agevolata al 2 per mille a favore dei proprietari, intendendosi per tali solo le persone fisiche, che eseguano interventi di recupero, così come espressamente individuati dagli artt. 81, 82, 84, 85 del Regolamento Edilizio Comunale, su unità immobiliari localizzate nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti.
- La predetta aliquota è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di anni TRE dalla data di rilascio del benestare autorizzativo.
A tale scopo andrà presentata debita comunicazione all’ufficio tributi per segnalare la data dalla quale decorrerà l’agevolazione in oggetto.
(Art. 81 – Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
Art. 812 – Interventi di ristrutturazione edilizia;
Art. 84 – Interventi di ristrutturazione urbanistica;
Art. 85 – Restauro)
2) Approvare, a tutti gli effetti di legge, fatto riferimento espresso alle premesse, che qui si intendono tutte richiamate, riportate e assentite, per l’anno 2006, il seguente
Regime delle detrazioni
E’ stato confermato, per l’anno 2006, il regime delle detrazioni, con caratterizzazione sostanziale a derivazione di quanto già approvato negli anni precedenti, fatto salvo il valore a nuovo della pensione minima I.N.P.S. (per l’anno 2006 di € XXXX,XX );
La detrazione di € 103,29 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, elevabile a € 154,94 solo a favore delle categorie più deboli, con richiesti specifici requisiti, come di seguito riportati:
REQUISITI RICHIESTI:
Categorie ammesse:
1. Pensionati con residenza nel Comune di Lomagna
- Reddito Annuale:
Per nucleo con un singolo reddito – non eccedente il valore della pensione minima INPS anno 2006 (nel conteggio non dovrà essere preso in considerazione il valore catastale dell’immobile).
Per nucleo con più redditi di pensione – il cumulo delle pensioni non dovrà superare il valore della pensione minima INPS moltiplicato per il numero dei percipienti le pensioni.
2. Portatore di handicap al 100%
- Reddito Annuale:
Imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a euro XXXX,XX (doppio del valore della pensione minima INPS anno 2006), oltre a € 826,33 per ogni familiare da carico;
3. Lavoratori disoccupati
- Reddito Annuale:
Imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a euro XXXX,XX (doppio del valore della pensione minima INPS anno 2006) oltre a € 826,33 per ogni familiare da carico;
4.Lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilità:
- Reddito Annuale:
Imponibile IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, sino a euro XXXX,XX (doppio del valore della pensione minima INPS anno 2006) oltre a € 826,33 per ogni familiare da carico;
5. Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell’A.S.L. competente, sempre se conviventi, l’aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all’anziano non autosufficiente, è elevato da € 826,33 a € 1.291,14;
6.Titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti;
7. L’agevolazione intesa quale elevazione della detrazione per abitazione principale da € 103,29 a € 154,94, di cui sopra, si deve intendere riferita anche a favore di pensionati il cui reddito non superi, nell’anno 2006, il valore della pensione minima ragguagliata a mensili € 516,46 per effetto della Legge Finanziaria 2002;
specificando che:
in ognuno dei casi sopra riportati, il fabbricato oggetto di assolvimento ICI, dovra’ risultare abitazione principale del soggetto passivo, unica proprieta’ (ad esclusione delle eventuali pertinenze della stessa), nonche’ non rientrare in una delle seguenti categorie: A/1 – A/7 – A/8 – A/9;
la richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovrà essere tassativamente presentata all’Amministrazione Comunale di Lomagna entro e non oltre il giorno 31 maggio 2006 (fatta salva verifica e demandando la relativa conferma al Responsabile del Servizio – Settore Tributi) e dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Stato di famiglia:
- Denuncia dei redditi 2006 (redditi 2005) di tutti i componenti il nucleo familiare;
- Copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente:
- Copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;
- Documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilità;
l’autorizzazione alla maggior detrazione, verrà comunicata entro il 15.06.2006 (fatta salva verifica e demandando la relativa conferma al Responsabile del Servizio Settore Tributario);
i cittadini che applicheranno la maggior detrazione senza aver prima ottenuto la preventiva autorizzazione incorreranno nelle sanzioni ed interessi così come previste da deliberazione C.C. n. 58 del 28.7.1998 “Sanzioni amministrative – pecuniarie per i tributi locali: criteri per la determinazione delle sanzioni e delle loro entità”, esecutiva per vidimazione da parte O.RE.CO. Milano n. 119 del 6.8.1998;
3) Confermare sostanzialmente quanto già espresso con proprie deliberazioni n. 103 del 27.6.2001 e n. 73 del 30.4.2003, esecutive ai sensi di legge, con specifico riguardo al valore da attribuirsi alle aree edificabili nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento comunale, tenuto conto delle necessarie integrazioni in conformità al vigente P.R.G. ed ai successivi meccanismi di “salvaguardia”, determinandosi, in aggiornamento, la tabella qui sotto riportata:
VALORI MINIMI STABILITI DAL C.C. RELATIVAMENTE ALLE VERIFICHE SUI VALORI ICI DELLE AREE EDIFICABILI (art. 5 vigente Regolamento Comunale)
EDILIZIA RESIDENZIALE (€ a metro cubo): |
ANNI 2001/2002/2003/2004/2005/2006 |
Residenziale di completamento, in edilizia libera: B – C1 – C2 |
96,58 |
Edilizia soggetta a Piano Attuativo: C3 |
87,80 |
Edilizia Economica Popolare (PEEP): C4 |
46,48 |
Trasformazione urbanistica soggetta a Piano Attuativo: C5 |
82,60 |
Riqualificazione urbanistica soggetta a Piano Attuativo: S |
77,47 |
Piani di Recupero: A |
113,62 |
AREE INDUSTRIALI (€ a metro quadro): |
|
In edilizia libera: |
83,15 |
Edilizia soggetta a P.L. |
75,92 |
Gli indici di edificabilita’ risultano i seguenti:
ZONA C1 residenziale di completamento: possibilita’ edificatoria corrispondente a 1,20 mc/mq
ZONA C2 residenziale di completamento: possibiita’ edificatoria corrispondente a 1,00 mc/mq
ZONA C3 nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, soggetti a piano attuativo: rilevabile dalle tavole allegate al P.R.G. c/o Ufficio Tecnico
ZONA C4 nuovi insediamenti residenziali, riservati ad interventi di edilizia economico-popolare: rilevabile dalle tavole allegate al P.R.G. c/o U.T.C.
ZONA D1, D2, D3, D4 aree industriali: riferimento all’estensione in mq dell’area.
4) Prendere atto di quanto previsto dalle deliberazioni G.C. n. 50 del 29.3.2003 avente per oggetto: “Atto con potere di indirizzo e di controllo politico/amministrativo in determinati ambiti con riguardo alla materia I.C.I. con formulazione di specifiche risoluzione”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l’altro, si determinava di estendere le agevolazioni previste a favore dei pensionati il cui reddito non superasse il valore della pensione minina INPS– con specifico riguardo alla maggiore detrazione ICI elevabile ad € 154,94 – a favore dei titolari di pensione minina oggetto, per effetto della Legge Finanziaria anno 2002, di ragguaglio a mensili € 516,46 e G.C. n. 174 del 7.10.2004, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “ Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio – Settore Tributario – responsabile del tributo ICI con riguardo alle aree pertinenziali dei fabbricati”;
5) Ricordare inoltre che, in termini di funzionale aggiornamento, è necessario fare pure espresso rinvio e riferimento alle deliberazioni della Giunta Comunale di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio – Settore Tributario, con riguardo:
- alla interpretazione dell’art. 4 del Regolamento I.C.I. (n. 225 del 16.12.2004);
- alla rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute per accertamenti/liquidazioni I.C.I. o di somme iscritte in cartelle esattoriali riguardanti ruoli coattivi I.C.I. (n. 15 del 20.1.2005);
- ad indirizzi vari di particolari problematiche I.C.I. (n. 104 del 28.4.2005);
- alle aree pertinenziali dei fabbricati (n. 153 del 23.6.2005);
- agli edifici di culto e relative pertinenze (con verifica delle disposizioni di cui D. 25.5.2005 Mnistero Economia e Finanze di concerto con M.I. – n. 175 del 23.8.2005);
- alle aree pertinenziali dei fabbricati (n. 196 del 14.9.2005);
6) Assicurare che ogni possibile innovativa previsione/modifica andrà a confluire, per quanto di puntuale necessità, all’interno di una riformulazione del vigente Regolamento I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30.12.2003, fatto presente che si intende addivenire a migliorative correzioni/variazioni nella stessa seduta di Consiglio Comunale con la quale sarà portato ad approvazione il Bilancio di previsione esercizio 2006 ed il Bilancio pluriennale 2006/2007/2008 (seduta ipotizzata per mercoledì 29 marzo 2006), giuste risultanze che andranno ad emergere nell’ambito dei lavori della apposita Commissione Statuto e Regolamenti, che licenzierà la stesura da portare all’attenzione del Consiglio Comunale;
7) Precisare infine che le stime economiche che derivano consentiranno di compartecipare al rispetto degli obbligatori equilibri di bilancio, che altrimenti risulterebbero compromessi: le misure in parola risultano davvero le minime indispensabili per garantire quanto meno i servizi già precedentemente prestati ed attualmente in essere, senza necessità di particolari motivazioni, poiché il gettito lordo stimato per l’anno 2006 in € 970.000,00 risulta appena idoneo al soddisfacimento essenziale delle necessità di istituto, anche con riguardo alle esigenze finanziarie per una corretta gestione del Bilancio di previsione esercizio 2006, con riferimento ai programmi di spesa di cui Relazione previsionale e programmatica 2006-2007-2008, unitamente al Bilancio di previsione 2006, per cui il Bilancio pluriennale 2006/2007/2008 ammette una previsione, rispettivamente di € 970.000,00 – 980.000,00 – 1.000.000,00, mentre sono stati valutati, per controlli riferiti ad anni precedenti, i seguenti stanziamenti: per anno 2006 € 60.000,00; per anno 2007 € 50.000,00; per anno 2008 € 50.000,00;
8) Considerare la presente deliberazione atto propositivo e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, per cui la presente approvazione risulterà poi da farsi propria da parte del Consiglio Comunale, in ambito esercizio potere impositivo-finanziario, con espressione di assenso finale;
9) Dichiarare e rendere la presente deliberazione, con separata votazione, a voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, risultando sempre 7 i componenti presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co.4, D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.