ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 43/22.03.2005
- di determinare, per l’anno 2005, le aliquote e le detrazioni I.C.I. nel seguente modo:
- aliquota ordinaria: sei virgola otto per mille;
- abitazione principale: cinque per mille;
- equiparazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: cinque per mille;
- immobili di proprietà di enti non economici che non hanno scopo di lucro: cinque per mille;
Detrazione d’imposta per l’abitazione principale: € 129,00.
- di aumentare la detrazione per l’abitazione principale da € 129,00 a € 155,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 3 del D.L. 11.3.1997 n. 50 convertito in Legge n. 122/1997 confermando i criteri introdotti dalla deliberazione C.C. n. 55 del 28.10.1994 a favore dei soggetti che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:
- l’abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6.
- il reddito complessivo lordo per nucleo familiare non deve essere superiore a € 25.822,00, tale limite è incrementato di € 2.582,00 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L’ammontare del reddito va riferito all’anno 2003 per l’intero nucleo familiare.
- l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica di proprietà del nucleo familiare, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcuna unità immobiliare o area fabbricabile, escluso le pertinenze previste dall’art. 6 del regolamento I.C.I. e precisamente un box o un posto auto (C6) e una cantina o un sottotetto (C2).
- per l’applicazione dell’ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l’abitazione principale d cui al comma 2, art. 8 Legge 23.10.1992 n. 421.
- i soggetti interessati, per avere diritto all’agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell’autocertificazione, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenente:
- cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;
- la categoria catastale di appartenenza;
- l’ammontare del reddito lordo percepito nell’anno 2003;
- il possesso degli altri requisiti di cui al punto c).
- di dare atto che:
La richiesta – autocertificazione – dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno all’ufficio tributi del Comune di Dervio – Piazza IV Novembre 3.
I contribuenti che hanno prodotto la richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005, già tenere conto della maggiore detrazione.