OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005 NELLA STESSA MISURA PREVISTA PER L’ANNO 2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

-     il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt.48 e 42, lett. f), in base al quale risulta assegnato alla competenza della Giunta la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, anche a domanda individuale;

-     L’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000 (cd. finanziaria 2001), così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002) che espressamente dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

-     il D.lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, che, nell’ambito del Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al Capo I del Titolo I, reca la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed in particolare l’art. 6 che, dopo aver disposto che “L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare (Omissis) ogni anno” espressamente sancisce che “se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille”.

-     La Risoluzione del 19/02/2001 n. 1 del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;

PRESO ATTO CHE:

*     sulla base di valutazioni effettuate in sede di formazione della proposta di B.P. 2005, si reputa possibile non modificare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni in vigore fin dall’esercizio finanziario 2000 e fissate, per l’esercizio finanziario in corso, con delibera di G.C. n.92 del 20/11/2003, non ostacolando tale scelta il raggiungimento dell’equilibrio della gestione corrente;

*     sono ancora condivise, in particolare, le valutazioni effettuate nello scorso esercizio con la citata delibera di G.C. n. 92/2003 sulle diversificazioni d’aliquota e sulle agevolazioni per soggetti in condizione di particolare disagio economico e sociale;

*     è, infine, intenzione confermare, per quanto non in contrasto con le scelte operate, quanto disposto dal collegato alla finanziaria 1997 ex art. 3, comma 55 della legge 662/1996, adottante modifiche all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

1.    DI confermare, nel rispetto del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione dell’anno 2005, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) in vigore fin dall’anno 2000 e già confermate, per l’esercizio 2002, 2003 e 2004 nelle seguenti misure:

*) Aliquota del sei per mille su tutte le unità immobiliari;

*) Aliquota del quattro per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

*) detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di € 258,00;

2.    DI confermare anche per l’esercizio 2005 l’estensione dell’aliquota agevolata per le abitazioni principali agli immobili già adibiti ad abitazione principale posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che acquisiscano o abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata;

3.    Di richiedere la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione all’ufficio pubblicazioni Leggi e Decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell’art. 58 comma 4 del D.Lgs 446/97;

4.    Di comunicare la presente all’ufficio tributi e ragioneria per il seguito di competenza;

5.    Di comunicare la presente deliberazione in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico n. 267/2000.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgente necessità di provvedere;

Visto l’art.134 comma 04 del D.Lgs. 26772000

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.