OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005 NELLA STESSA MISURA PREVISTA PER L’ANNO 2004.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in particolare il combinato disposto di cui agli artt.48 e 42, lett. f), in base al quale risulta assegnato alla competenza della Giunta la determinazione delle aliquote dei tributi comunali e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, anche a domanda individuale;
- L’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000 (cd. finanziaria 2001), così come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002) che espressamente dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- il D.lgs. 30/12/1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, che, nell’ambito del Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, al Capo I del Titolo I, reca la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ed in particolare l’art. 6 che, dopo aver disposto che “L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare (Omissis) ogni anno” espressamente sancisce che “se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille”.
- La Risoluzione del 19/02/2001 n. 1 del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale;
PRESO ATTO CHE:
* sulla base di valutazioni effettuate in sede di formazione della proposta di B.P. 2005, si reputa possibile non modificare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni in vigore fin dall’esercizio finanziario 2000 e fissate, per l’esercizio finanziario in corso, con delibera di G.C. n.92 del 20/11/2003, non ostacolando tale scelta il raggiungimento dell’equilibrio della gestione corrente;
* sono ancora condivise, in particolare, le valutazioni effettuate nello scorso esercizio con la citata delibera di G.C. n. 92/2003 sulle diversificazioni d’aliquota e sulle agevolazioni per soggetti in condizione di particolare disagio economico e sociale;
* è, infine, intenzione confermare, per quanto non in contrasto con le scelte operate, quanto disposto dal collegato alla finanziaria 1997 ex art. 3, comma 55 della legge 662/1996, adottante modifiche all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
1. DI confermare, nel rispetto del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione dell’anno 2005, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) in vigore fin dall’anno 2000 e già confermate, per l’esercizio 2002, 2003 e 2004 nelle seguenti misure:
*) Aliquota del sei per mille su tutte le unità immobiliari;
*) Aliquota del quattro per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
*) detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di € 258,00;
2. DI confermare anche per l’esercizio 2005 l’estensione dell’aliquota agevolata per le abitazioni principali agli immobili già adibiti ad abitazione principale posseduti, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che acquisiscano o abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non sia locata;
3. Di richiedere la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione all’ufficio pubblicazioni Leggi e Decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell’art. 58 comma 4 del D.Lgs 446/97;
4. Di comunicare la presente all’ufficio tributi e ragioneria per il seguito di competenza;
5. Di comunicare la presente deliberazione in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico n. 267/2000.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgente necessità di provvedere;
Visto l’art.134 comma 04 del D.Lgs. 26772000
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese
D E L I B E R A
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.