OGGETTO: Statuizione in ordine all’applicazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011
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DELIBERA
per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate;
di confermare per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni stabilite nel 2010 e di seguito riportate in dettaglio:
Ø aliquota al 5,30 per le abitazioni (unità immobiliari iscritte nella categoria “A” con l’eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate come da risultanza anagrafica, e relative pertinenze (C2, C6, C7). Al riguardo si precisa che per concetto di “pertinenza” si intende quello riportato all’art. 13, comma 2, del vigente Regolamento ICI, vale a dire …..”il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale…..”, anche se distintamente iscritte in Catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia solo per un’unica pertinenza, ed a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
Ø aliquota al 5,30 e detrazione comunale pari ad €. 123,95 per le abitazioni principali di lusso e relative pertinenze (C2, C6, C7) max n. 1 pertinenza; o meglio quelle abitazioni principali classificate in catasto in categoria A1-A8-A9 (considerando abitazione principale quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria);
Ø aliquota del 7,00 per mille per le aree edificabili;
Ø aliquota del 7,00 per mille per le abitazioni a disposizione;
Ø aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate e relative pertinenze come sopra individuate;
Ø aliquota speciale del 4 per mille da applicare a fabbricati interessati da ristrutturazioni volte al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o finalizzate al recupero di immobili di interesse artistico, o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori. Di contro, la riduzione dell’imposta al 50% spetta unicamente per gli immobili inagibili, inabitabili, di fatto fatiscenti.
Ø aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, individuando tali Enti come Organizzazioni Non Lucrative di utilità sociale (ONLUS) tra Associazioni, Comitati, Fondazioni, Società Cooperative, e altri Enti di Carattere privato con o senza personalità giuridica, limitatamente a quelli i cui Statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell’atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:
1) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
o assistenza sociale;
o assistenza socio-sanitaria;
o assistenza sanitaria;
o beneficenza;
2) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
3) divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate al punto “
nonché gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all’art. 3, comma 6, lett. “e” della Legge 287/1991;
ESCLUSIONI
v ESCLUSIONE ICI per l’abitazione principale - ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 E A/9- e la relativa pertinenza (C2, C6, C7) max. n. 1 pertinenza del soggetto passivo di imposta, considerando che per abitazione principale ai sensi dell’ art. 1, c. 173, lett. b della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) va intesa quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.
ESENZIONI
v Si ricorda che sono esenti i terreni di natura agricola che sorgono sul territorio del Comune di Casatenovo, per effetto dell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14.6.1993 del Ministero delle Finanze;
Di inviare copia della presente deliberazione nonché relativa richiesta di pubblicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale – viale Europa