...OMISSISS
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate;
di confermare per l’anno 2010 le aliquote e le detrazioni stabilite nel 2009e di seguito riportate in dettaglio:
aliquota al 5,30 per le abitazioni (unità immobiliari iscritte nella categoria “A” con l’eccezione dellacategoria A/10), locate o comunque occupate come da risultanza anagrafica, e relative pertinenze. Al
riguardo si precisa che per concetto di “pertinenza” si intende quello riportato all’art. 13, comma 2,
del vigente Regolamento ICI, vale a dire
…..”il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantinache sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione
principale
…..”, anche se distintamente iscritte in Catasto. La suddetta assimilazione opera tuttaviasolo per un’unica pertinenza, ed a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento,
anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora
secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in
quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione;
aliquota al 5,30 e detrazione comunale pari ad €. 123,95 per le abitazioni principali di lusso erelative pertinenze (C2, C6, C7) max n. 1 pertinenza; o meglio quelle abitazioni principali
classificate in catasto in categoria A1-A8-A9 (considerando abitazione principale quella in cui il
contribuente ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria);
aliquota del 7,00 per mille per le aree edificabili;
aliquota del 7,00 per mille per gli alloggi non occupati;
aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate e relativepertinenze come sopra individuate;
aliquota speciale del 4 per mille da applicare a fabbricati interessati da ristrutturazioni volte alrecupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o finalizzate al recupero di immobili di interesse
artistico, o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o
posti auto anche non pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota agevolata è applicata
limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni
dall’inizio dei lavori. Di contro, la riduzione dell’imposta al 50% spetta unicamente per gli immobili
inagibili, inabitabili, di fatto fatiscenti.
aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, individuando tali Enticome Organizzazioni Non Lucrative di utilità sociale (ONLUS) tra Associazioni, Comitati,
Fondazioni, Società Cooperative, e altri Enti di Carattere privato con o senza personalità giuridica,
limitatamente a quelli i cui Statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell’atto pubblico, o della
scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:
1) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
o
assistenza sociale;o
assistenza socio-sanitaria;o
assistenza sanitaria;o
beneficenza;4) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
5) divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate al punto “1” ad eccezione di quelle ad
esse connesse e direttamente dipendenti;
nonché gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese, e le Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all’art. 3,
comma 6, lett. “e” della Legge 287/1991;
ESCLUSIONI
ESCLUSIONE ICI per l’abitazione principale - ad eccezione di quelle di categoriacatastale A/1, A/8 E A/9-
e la relativa pertinenza (C2, C6, C7) max. n. 1 pertinenza delsoggetto passivo di imposta, considerando che per abitazione principale ai sensi dell’ art. 1, c.
173, lett. b della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) va intesa quella in cui il contribuente
ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.
ESENZIONI
Si ricorda che sono esenti i terreni di natura agricola che sorgono sul territorio del Comune diCasatenovo, per effetto dell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14.6.1993 del Ministero delle
Finanze;