PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

...OMISSISS

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

DELIBERA

per le motivazioni in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate;

di confermare per l’anno 2010 le aliquote e le detrazioni stabilite nel 2009e di seguito riportate in dettaglio:

aliquota al 5,30 per le abitazioni (unità immobiliari iscritte nella categoria “A” con l’eccezione della

categoria A/10), locate o comunque occupate come da risultanza anagrafica, e relative pertinenze. Al

riguardo si precisa che per concetto di “pertinenza” si intende quello riportato all’art. 13, comma 2,

del vigente Regolamento ICI, vale a dire …..”il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina

che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione

principale…..”, anche se distintamente iscritte in Catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia

solo per un’unica pertinenza, ed a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento,

anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora

secondo le risultanze anagrafiche, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in

quota parte, o locatario finanziario della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente

asservita alla predetta abitazione;

aliquota al 5,30 e detrazione comunale pari ad €. 123,95 per le abitazioni principali di lusso e

relative pertinenze (C2, C6, C7) max n. 1 pertinenza; o meglio quelle abitazioni principali

classificate in catasto in categoria A1-A8-A9 (considerando abitazione principale quella in cui il

contribuente ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria);

aliquota del 7,00 per mille per le aree edificabili;

aliquota del 7,00 per mille per gli alloggi non occupati;

aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate e relative

pertinenze come sopra individuate;

aliquota speciale del 4 per mille da applicare a fabbricati interessati da ristrutturazioni volte al

recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o finalizzate al recupero di immobili di interesse

artistico, o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o

posti auto anche non pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota agevolata è applicata

limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni

dall’inizio dei lavori. Di contro, la riduzione dell’imposta al 50% spetta unicamente per gli immobili

inagibili, inabitabili, di fatto fatiscenti.

aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro, individuando tali Enti

come Organizzazioni Non Lucrative di utilità sociale (ONLUS) tra Associazioni, Comitati,

Fondazioni, Società Cooperative, e altri Enti di Carattere privato con o senza personalità giuridica,

limitatamente a quelli i cui Statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell’atto pubblico, o della

scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:

1) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

o assistenza sociale;

o assistenza socio-sanitaria;

o assistenza sanitaria;

o beneficenza;

4) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

5) divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate al punto “1” ad eccezione di quelle ad

esse connesse e direttamente dipendenti;

nonché gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,

accordi o intese, e le Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all’art. 3,

comma 6, lett. “e” della Legge 287/1991;

ESCLUSIONI

ESCLUSIONE ICI per l’abitazione principale - ad eccezione di quelle di categoria

catastale A/1, A/8 E A/9- e la relativa pertinenza (C2, C6, C7) max. n. 1 pertinenza del

soggetto passivo di imposta, considerando che per abitazione principale ai sensi dell’ art. 1, c.

173, lett. b della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) va intesa quella in cui il contribuente

ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.

ESENZIONI

Si ricorda che sono esenti i terreni di natura agricola che sorgono sul territorio del Comune di

Casatenovo, per effetto dell’elenco di cui alla circolare n. 9 del 14.6.1993 del Ministero delle

Finanze;