Estratto della deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07-03-2006, adottata dal Comune di Casatenovo (prov. Di Lecco) in materia di aliquota ICI per l’anno d’imposta 2006.

….(omissis)

 

DELIBERA

 

 

per le motivazioni  in premessa evidenziate e che qui si intendono riportate;

 

Þ  di determinare, per l’anno 2006, come segue,  le aliquote e le misure della detrazione dell’imposta comunale sugli immobili:

 

a)      aliquota al 5,30 per le abitazioni (unità immobiliari iscritte nella categoria “A” con l’eccezione della categoria A/10), locate o comunque occupate, e relative pertinenze. Al riguardo si precisa che per concetto di “pertinenza” si intende quello riportato all’art. 13, comma 2, del vigente Regolamento ICI, vale a dire …..”il garage o il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale…..”,  anche se distintamente iscritte in Catasto. La suddetta assimilazione opera tuttavia solo per un’unica pertinenza, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario della abitazione nella quale abitualmente dimora secondo le risultanze anagrafiche,  sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza,  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

b)       aliquota del 5,40 per mille per i terreni;

c)       aliquota del 6,00 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni suindicate,  dalle relative pertinenze come sopra individuate, nonché dai terreni, assoggettabili all’ICI;

d)       aliquota del 7 per mille per gli alloggi non occupati;

e)       aliquota  speciale del 4 per mille da applicare a fabbricati interessati da ristrutturazioni volte al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o finalizzate al recupero di immobili di interesse artistico, o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori; Di contro, la riduzione dell’imposta al 50% spetta unicamente per gli immobili inagibili, inabitabili, di fatto fatiscenti.

f)         aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da Enti senza scopo di lucro,  individuando tali Enti come Organizzazioni Non Lucrative di utilità sociale  (ONLUS) tra  Associazioni, Comitati, Fondazioni, Società Cooperative, e altri Enti di Carattere privato con o senza personalità giuridica, limitatamente a quelli i cui Statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell’atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente:

 

1. lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

n     assistenza sociale;

n     assistenza socio-sanitaria;

n     assistenza sanitaria;

n     beneficenza;

 

2. l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

3 divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate al punto “1” ad eccezione di quelle ad esse connesse e direttamente dipendenti;

 

nonché gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e  le Associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli Enti di cui all’art. comma 6, lett. “e” della Legge 287/1991;

 

g).           detrazione di € 123,95 per l’abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l’abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale. Al riguardo, si evidenzia, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del vigente Regolamento ICI,  la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per la pertinenza la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;

h).           detrazione di € 154,94 per l’abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l’abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddito da lavoro dipendente  o da pensione inferiore a € 25.822,84 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo famigliare, di uno o più soggetti portatori di handicap, di età inferiore a quella pensionabile (anni 55), con invalidità superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione  che né detto soggetto passivo di imposta, né nessun altro componente il nucleo famigliare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvero di altro reddito oltre quello di lavoro dipendente o di pensione.

omiss