OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005.
PREMESSO che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1, capo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
VISTO l’art. 172 del Testo Unico 267/2000 prevede che al Bilancio di Previsione vengano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTO l'art. 58 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal I^ gennaio 1998;
VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
CHE l’art. 4 , comma 1, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, attribuisce all’Ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e di proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
CHE l’art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n, 449 attribuisce la facoltà ai Comuni di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
CHE l'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, attribuisce all'Ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche o soggetti passivi, che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo” ;
VISTO che l’art. 4, comma 1 del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 di disciplina della conversione delle tariffe, prezzi, ecc. in Euro;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), che testualmente recita:
“16. il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.”
RITENUTA la propria competenza sul punto ai sensi dell’articolo 48 e del combinato disposto degli articoli 42 e 50 del T.U. n. 267/2000;
CONSIDERATO che la Giunta comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
RITENUTO di poter accogliere le proposte e di far proprie le motivazioni formulate a sostegno delle stesse, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall'applicazione della stessa imposta;
INTESO mantenere per l’anno 2005, le aliquote e le detrazioni previste nell’anno 2004;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio tributi e dal responsabile del Servizio finanziario espresse ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del D.Lgs. n. 267/00;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTA l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
1. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in questo Comune, con effetto dal l^ gennaio 2005:
- Aliquota al 4 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione principale;
- Aliquota al 4 per mille per una pertinenza all’abitazione principale;
- Aliquota al 6 per mille per le seconde case ed altri fabbricati;
2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,30, ( art. 8 comma 3, D.lgs. n. 504/92 – art. 3 comma 55 L. 662/96), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari.
4. Per abitazione principale s'intende la classificazione riportata all’art. 4 del regolamento per l’applicazione dell’I.C.I.,quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà , usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
7. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella gazzetta ufficiale.
8. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’anno 2005.
DELIBERA
Di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 4^ comma del T.U. 267/2000 mediante separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.
COMUNE DI CASSINA VALSASSINA
PROVINCIA DI LECCO
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Seduta di C.C. N. @1--@ del @2-----@
Art. 49 T.U. n. 267/2000
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OGGETTO: @7------------------------------------------------@
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICO e CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio.
Tributi e finanziario
Visto con parere favorevole.
Li, 09.12.2004
INVERNIZZI PIERLUIGI
Il Responsabile del Servizio Interessato