ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 37 DEL 23.03.2005
ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA (Provincia di Lecco)
in materia di aliquota I.C.I. per l’anno d’imposta 2005 e relative detrazioni
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2005.
……….OMISSIS……….
DELIBERA
1) …..OMISSIS…..
2) di differenziare come segue l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 fissandole nelle seguenti misure:
· 5,00 per mille (cinque per mille) per le seguenti categorie di immobili:
a. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Monticello Brianza;
b. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
c. unità immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall’avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorché separato o divorziato, a soggetti il cui nucleo familiare comprenda un portatore di handicap grave riconosciuto tale dalle certificazioni di legge, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa quali residenti nel Comune di Monticello Brianza, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva) e comprovino che sono nelle predette condizioni;
d. unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione entro il 30 giugno di ogni anno (o comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva);
· 5,90 per mille (cinque virgola novanta per mille) per le aree fabbricabili, così come definite nell'art. 2, 1° comma, del D.Lgs. n. 504/92 e dall'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97;
· 7,00 per mille (sette per mille) per le seguenti categorie di immobili:
a. unità immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate;
b. unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;
c. unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenza degli immobili indicati al precedente punto a);
· 6,00 per mille (sei per mille) per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti;
3) di precisare che la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, viene confermata in € 103,29.= fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione di abitazione principale. Tra le unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, beneficiano della detrazione le seguenti:
a. le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorché separato o divorziato, a soggetti il cui nucleo familiare comprenda un portatore di handicap grave riconosciuto tale dalle certificazioni di legge, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa, quali residenti nel Comune di Monticello Brianza;
b. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
4) …..OMISSIS…..
5) …..OMISSIS…..
6) …..OMISSIS…..
7) …..OMISSIS…..
…..OMISSIS…..