ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 37 DEL 23.03.2005

ADOTTATA DAL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA (Provincia di Lecco)

in materia di aliquota I.C.I. per l’anno d’imposta 2005 e relative detrazioni

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2005.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

……….OMISSIS……….

 

 

DELIBERA

 

 

1)                                                      …..OMISSIS…..

 

2)       di differenziare come segue l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005 fissandole nelle seguenti misure:

 

·         5,00 per mille (cinque per mille) per le seguenti categorie di immobili:                               

a.          unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Monticello Brianza;

b.          unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

c.          unità immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall’avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorché separato o divorziato, a soggetti il cui nucleo familiare comprenda un portatore di handicap grave riconosciuto tale dalle certificazioni di legge, e da questi  utilizzate come dimora abituale e continuativa quali residenti nel Comune di Monticello Brianza, a condizione che presentino apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (e comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva) e comprovino che sono nelle predette condizioni;

d.          unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione entro il 30 giugno di ogni anno (o comunque entro e non oltre il 31 dicembre, qualora vi siano variazioni in data successiva);

 

·         5,90 per mille (cinque virgola novanta per mille) per le aree fabbricabili, così come definite nell'art. 2, 1° comma, del D.Lgs. n. 504/92 e dall'art. 59 del D.Lgs. n.  446/97;

 

·         7,00 per mille (sette per mille) per le seguenti categorie di immobili:

a.          unità immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate;

b.          unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;

c.          unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenza degli immobili indicati al precedente punto a);

 

·         6,00 per mille (sei per mille) per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti;

 

3)       di precisare che la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, solo per la parte di essa che non trova totale capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, viene confermata in € 103,29.= fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione di abitazione principale. Tra le unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, beneficiano della detrazione le seguenti:

a.      le unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, dall'avo/a al/la nipote o viceversa, al coniuge ancorché separato o divorziato, a soggetti il cui nucleo familiare comprenda un portatore di handicap grave riconosciuto tale dalle certificazioni di legge, e da questi utilizzate come dimora abituale e continuativa, quali residenti nel Comune di Monticello Brianza;

b.      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

 

4)                                                      …..OMISSIS…..

 

5)                                                      …..OMISSIS…..

 

6)                                                      …..OMISSIS…..

 

7)                                                      …..OMISSIS…..

 

…..OMISSIS…..