DELIBERAZIONE DI C.C. N. 56 DEL 15.11.2004

  OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005.

                                                                IL CONSIGLIO COMUNALE 

omissis

                                                                                         DELIBERA

 1) Per quanto in premessa e per salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire una adeguata fornitura di servizi comunali, di determinare le seguenti aliquote ICI per l’anno 2005:

à 4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

à 5,0 per mille per tutti gli altri immobili.


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 DELIBERAZIONE DI C.C. N. 57 DEL 15.11.2004

 OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005.

                                                                 IL SINDACO PRESIDENTE

             omissis 

                                                                 IL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                                          DELIBERA

 1)         di confermare, per l'anno 2005, in € 103.29 l'importo da detrarre dall'imposta comunale dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, indipendentemente dall'accatastamento della stessa;

 2)    di confermare, per l'anno 2005, in € 258,23 l'importo da detrarre allorché il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unità immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6 possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:

a)     soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini IRPEF derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relative pertinenze;

b)    soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidità civile;

c)     soggetto passivo disoccupato nel 2004 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento;

 3)         di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub a), b) e c) il reddito imponibile IRPEF dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 2004 non deve essere superiore a € 8.500,00, tetto questo elevabile di € 800,00 per ogni familiare a carico e di € 1.600,00 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap. I contribuenti interessati dovranno segnalare la  propria situazione e fornire la documentazione comprovante il diritto alla maggiore detrazione;

 4)         di precisare il rispetto degli equilibri di Bilancio comunque salvaguardati.

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 DELIBERAZIONE DI  G.C.  N. 117 DEL 17.11.2004

  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005.

                                                               LA GIUNTA COMUNALE

omissis

                                                                            DELIBERA

 1) Per quanto in premessa e per salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire una adeguata fornitura di servizi comunali, di determinare le seguenti aliquote ICI per l’anno 2005:

à 4.5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;

à 5.0 per mille per tutti gli altri immobili.

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STRALCIO ART. 8 - NUOVO REGOLAMENTO

A partire dall’anno di imposta 2005 l’aliquota di imposta e la detrazione per l’abitazione principale si applicano anche agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado di parentela, se negli stessi il parente in questione abbia stabilito la propria residenza.

Le condizioni per ottenere quanto previsto dal presente comma devono sussistere al 1 gennaio dell’anno di imposizione  e la comunicazione, accompagnata da autocertificazione, deve essere presentata entro il 30 giugno del medesimo anno.

A partire dall’anno di imposta 2005 si considera altresì abitazione principale  l’unità posseduta a titolo di proprietà e/o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti  a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

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TABELLA  DI  VALUTAZIONE  DELLE  AREE  FABBRICABILI

del

Regolamento in materia di valore delle aree fabbricabili, ai fini dell’accertamento dell’ICI (art. 59 – 1° comma – D.Lgs. 446/97)

in vigore dal 1° gennaio 2004

Aree inedificate a destinazione RESIDENZIALE non urbanizzate:€/mc  72,00 (ad esempio zona C)

 

Aree  inedificate a destinazione  RESIDENZIALE  urbanizzate:   €/mc   95,00 (ad esempio  zona B)

 

Gli importi di cui sopra sono espressi in euro al metro cubo.

Per trovare il valore complessivo dell’area fabbricabile occorre moltiplicare i mq del terreno per l’indice di edificabilità e per il valore al mc ( esempio. : mq 1000 X € 0,80  X  € 72,00 = € 57.600,00).

Aree inedificate a destinazione PRODUTTIVA non urbanizzate:                               €/mq   75,00

 

Aree inedificate a destinazione PRODUTTIVA urbanizzate:                                       €/mq   85,00

CONSULTARE COMUNQUE IL REGOLAMENTO PER ALTRE AGEVOLAZIONI ECC....