COMUNE DI CALOLZIOCORTE
Provincia di Lecco
N. 185 Registro Deliberazioni |
Codice Ente 10046
Servizio Ragioneria/b.c.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2004
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2005.-
Presenti : Paolo ARRIGONI
Marco SCOLA
Emilia HOFFER
Carlo MALUGANI
Luca CAREMI
Pierluigi DONADONI
Patrizia MILANI
Sergio ROSSI
Assenti : ===
Presiede il Sindaco Ing. Paolo Arrigoni
Assiste il Segretario Generale Dr. Stefano Sergio
Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto Rag. Tarsilla Botti
Il Presidente sottopone alla Giunta Comunale, per l’approvazione, la seguente proposta di deliberazione in data 08.11.2004 a firma dell’Assessore al Bilancio, Sig. Donadoni Pierluigi.
“Vista la vigente normativa in materia di Imposta comunale sugli immobili e in particolare gli artt.6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 che disciplinano le aliquote, le riduzioni e le detrazioni d’imposta stabilendo che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine di presentazione del bilancio preventivo si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
Ritenuto di confermare per il 2005 l’aliquota unica del 5,5 per mille applicata continuativamente da questo Comune a partire dall’anno 1995;
Ritenuto altresì di determinare l’aliquota maggiorata del 7 per mille per gli alloggi non locati, già applicata negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;
Atteso che i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese di costruzione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, non possono essere considerati alloggi non locati, in quanto beni destinati alla vendita oggetto dell’attività imprenditoriale, sono soggetti all’imposta nella misura del 5,5 per mille;
Atteso che le unità immobiliari adibite ad abitazione ed in fase di ristrutturazione, se di fatto non utilizzabili, non sono da considerarsi alloggi non locati, ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art.31, comma 1, lettere c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n.457 in quanto non rientrano nel concetto di fabbricato sino alla data di ultimazione degli interventi di recupero ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
Atteso che ai sensi dell’art.1, comma 56, della legge 662/1996 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero specializzati è considerata ai fini ICI abitazione principale, purché non locata;
Ritenuto di confermare la detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali;
Considerato che l’applicazione delle predette aliquote e detrazioni dovrebbero garantire un gettito annuale di € 1.929.007, previsione calcolata sulla base delle trasmissioni dei prospetti riepilogativi degli incassi comunicati dal Concessionario del Servizio della Riscossione – Rileno Spa – atti n. 19683 del 15.09.2003 ed atti n. 2925 del 09.02.2004, relativa ai versamenti ICI dell’anno d’imposta 2003.
Richiamato l’art.27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che sostituisce l’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n.388 che prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e quindi entro il 31.12.2004;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica;
1°) di determinare per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2005:
· aliquota unica del 5,5 per mille;
· aliquota maggiorata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati;
· aliquota ordinaria del 5,5 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese di costruzione, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, non possono essere considerati alloggi non locati, in quanto beni destinati alla vendita oggetto dell’attività imprenditoriale;
· aliquota ordinaria del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e di fatto non utilizzabili perché in fase di ristrutturazione, ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
2°) di confermare la detrazione di € 103,29 per le abitazioni principali;
3°) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4°) permangono inalterate come nell’anno 2002, 2003 e 2004 le agevolazioni introdotte nel regolamento I.C.I. riguardanti gli immobili destinati ad attività industriali ed artigianali;
5°) di inviare il presente provvedimento entro 30 giorni dalla sua adozione alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art.52 comma 2 d.lgs n.446/1997.”
LA GIUNTA MUNICIPALE
con votazione unanime, approva integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.
Il presente provvedimento, stante l’urgenza, è stato dichiarato, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs 267 del 18.08.2000.
Viene disposta la trasmissione di copia del presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari per l’esecuzione.