OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE ICI - ANNO 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

premesso che:

-          l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000, prevede, tra gli allegati al Bilancio, le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-          l’art. 42, c. 2 , del D.Lgs. n. 267 del 18.05.2000 dispone che la Deliberazione di approvazione delle aliquote di tributi e tariffe è di competenza della Giunta Comunale mentre il Consiglio Comunale ha competenza relativamente all’istituzione e regolamentazione dei tributi;

-          ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi pubblici locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento;

-          l’art. 1, comma 155, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ha differito al 31 marzo 2006 il termine di approvazione del bilancio 2006 degli Enti Locali;

dato atto che:

-        il Decreto Legislativo 30.12.92 n.504 e successive modifiche istituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI.);

-        ai sensi dell’art.6 del predetto D.Lgs. n.504/92 l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

ravvisata l’opportunità di rivedere le aliquote vigenti anche alla luce delle linee programmatiche di questa Amministrazione  finalizzate alla applicazione di una equità fiscale e alla partecipazione di tutti i Cittadini alla spesa pubblica, si ritiene opportuno provvedere alla riduzione della detrazione per l’abitazione principale e contestualmente ridurre l’aliquota ICI. per l’abitazione principale;

ritenuto, pertanto, di diminuire l’aliquota per l’abitazione principale da 4,5‰ a 4,3‰ e, contestualmente diminuire la detrazione per abitazione principale da 124 Euro a 104 Euro;

dato atto che tale manovra correttiva consente di recuperare la base imponibile contribuendo al gettito anche quelle abitazione che godono di estimi relativamente bassi e che finora non hanno versato ICI. per effetto della maggiorazione detrazione;

dato atto pertanto che le aliquote in vigore dal 01.01.2006 sono le seguenti:

ALIQUOTA RIDOTTA:                                            4,3 ‰ da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze

Detrazione Abitazione Principale                   104,00 Euro;

ALIQUOTA ORDINARIA:                             6,8 ‰ da applicare agli altri fabbricati e alle aree fabbricabili

verificato il gettito del tributo con riferimento alle proiezioni dei dati acquisiti dal Concessionario della Riscossione nonché sulla previsione di incremento del gettito derivante dalla modifica dell’aliquota per l’anno 2006 e dall’attività di accertamento prevista, da cui si stima un gettito pari a 490.000 Euro, importo costituente presupposto necessario per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché la garanzia dell’erogazione dei servizi.

considerato che l’applicazione delle predette aliquote e della predetta detrazione dovrebbero garantire un incremento di gettito pari a circa 8.000,00 Euro come meglio specificato nel prospetto (Allegato A);

considerato altresì che l’attività di liquidazione e accertamento degli anni pregressi si presume consenta di recuperare un gettito ulteriore di Euro 22.000;

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs n.267/2000;

dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000;

con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

 

DELIBERA

 

1.     di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell’art.6 del D.Lgs n. 504 del 30.11.92 e successive modificazioni ed integrazioni, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006, come segue:

ALIQUOTA RIDOTTA:         4,3 ‰ da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze

ALIQUOTA ORDINARIA:         6,8 ‰ da applicare agli altri fabbricati, e alle aree fabbricabili

2.     di rideterminare la detrazione da applicare alle abitazioni principali in 104,00 Euro;

3.     di  dare  atto che il maggior gettito derivante dall’applicazione della manovra ICI. è stimabile in presunti 8.000 Euro che verranno introitati alla competente risorsa di entrata cod.1.01.0050, cap. 50 B.P.2006;

4.     di trasmettere richiesta di pubblicazione delle predette aliquote al Ministero dell’Economia e delle Finanze così come previsto dalla Circolare 3/DPF del 16.04.2003.

 

Successivamente, con votazione separata:

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

ravvisati motivi d’urgenza derivanti dalla necessità di predisporre gli allegati allo schema di bilancio di previsione annuale in tempo utile per l’approvazione dello stesso da parte dell’Organo consiliare entro i termini stabiliti dalla Legge 266 del 23.12.2005, art.1, comma 155, che ha spostato il termine ultimo di approvazione del Bilancio al 31.03.2006

 

DELIBERA

 

con esito unanime, di rendere la presente Deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267del 18.08.2000.


Comune di Airuno

Provincia di Lecco

 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 08.03.2006

 
ATTESTAZIONI