PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

COMUNE DI CALCO

Provincia di Lecco

Via C. Cantù, 1 – cap. 23885

Ufficio Tributi

 

 

Calco, lì maggio 2009                                                                    EGR. SIG.

CONTRIBUENTE

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I .2009

Anche quest’anno, desideriamo riepilogarVi i dati e le modalità da adottare per effettuare un corretto versamento dell’I.C.I., facendo presente che NON sono variate le aliquote rispetto allo scorso anno, ma che con Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 è stata introdotta l’ESCLUSIONE DALL’I.C.I. DELL’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, nonché QUELLE AD ESSA ASSIMILATE, come da Regolamento Comunale e meglio oltre specificate, AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CATEGORIA A1, A8 E A9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni previste  per le abitazioni principali qui di seguito indicate:

 

 

ALIQUOTE

 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 07/03/2006, ha deliberato per l’anno 2006 e successivi,  le seguenti aliquote ai fini del versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

7,00 per mille- aliquota ordinaria - da applicare ai fabbricati diversi da quelli sotto indicati;

4,55 per mille- aliquota ridotta - da applicare alle aree edificabili;

4,55 per mille- aliquota ridotta- da applicare alle abitazioni principali, classificate nelle Categorie Catastali A1 – A8 – A9, e loro pertinenze, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel Comune di Calco.

 

 

DETRAZIONI DI IMPOSTA

 

La detrazione d’imposta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 –A9 con annesse pertinenze, è pari a Euro 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione spetta solo per l’abitazione principale e per una sola unità immobiliare di

pertinenza per la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di

tassazione dell’abitazione principale.

 

 

 

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

 

Per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, ai fini dell’ESCLUSIONE DALL’I.C.I. e/o dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, nel caso di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, si intendono:

- quelle considerate taliai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 8, comma 2: “Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”;

- quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) ed in

linea collaterale entro il secondo grado (fratelli/sorelle);

quelle possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non

risulti locata;

quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzate direttamente dal socio

assegnatario.

Il diritto all’eventuale esonero ed all’applicazione dell’aliquota agevolata si rileva dall’autocertificazione, ai sensi della Legge n. 15 del 1968, che il contribuente deve presentare entro il 16 dicembre e che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

L’autocertificazione deve contenere i dati catastali dell’unità immobiliare per la quale si chiede l’applicazione dell’esenzione e/o dell’aliquota agevolata, il grado di parentela, e ogni altra indicazione necessaria a supporto della certificazione inoltrata.

Nel caso di comodato gratuito solo di quote del diritto reale, la distribuzione dell’esclusione e dell’agevolazione, nonché della detrazione, avviene per quote di possesso in luogo di quote di destinazione.

 

 

DEFINIZIONE DI PERTINENZA

 

L’ESCLUSIONE DALL’I.C.I. e/o l’applicazione dell’aliquota ridotta nel caso di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9, per effetto della previsione dell’art. 817 del Codice Civile (”le pertinenze sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale”), SI ESTENDE  anche alle PERTINENZE alla prima casa ritenute tali ai sensi  del vigente regolamento comunale che così recita:

“...si intendono per pertinenza: le unità immobiliari iscritte in Categoria Catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri, facendo salvo il rapporto di pertinenzialità con le modalità di cui alla L.R. n. 22, art. 1, del 19.11.1999.”

 

Si ricorda che gli inquilini non sono tenuti ad alcun versamento dell’imposta comunale sugli immobili: il pagamento dell’I.C.I. è di competenza del proprietario.

Le rendite dei fabbricati da assumere per il calcolo dell’imposta (anche quelle di recente attribuzione), sono quelle risultanti in catasto aumentate del 5%; tale aumento è in vigore dal 1997 e deve essere applicato una sola volta.

 

 

AREE FABBRICABILI

 

I terreni agricoli esistenti sul territorio di Calco sono esenti dall’I.C.I. ad eccezione di quei terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile, come definite dalla lettera b) dell’art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

 

Le aree fabbricabili sono classificate ed individuate in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso, in vigore al 1° gennaio di ogni anno d’imposizione;

fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, i valori venali delle aree fabbricabili, quelli minimi per zone omogenee, in base ai quali il Comune non procede ad accertamento del loro maggior valore, sono gli stessi di quelli previsti per l’anno 2003 di cui alla tabella che segue:

 

DESCRIZIONE

VALORE VENALE PER MQ.

1. Terreni di pertinenza di case uni o plurifamiliari

(Costituisce area di pertinenza del fabbricato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, punto a) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ed in quanto tale, non costituisce base imponibile ai fini ICI, l’area la cui potenzialità edificatoria è stata esaurita con la realizzazione del fabbricato)

Non sono da dichiarare

valore insito nel fabbricato

2. Terreni edificabili in zona A/A1, centro storico

L’ICI è pagata sulla rendita catastale dei fabbricati

3. Terreni edificabili in zona B1, residenziale di fatto

EURO 74,89 LIRE 145.000

4. Terreni edificabili in zona B2, residenziale di   completamento e di sostituzione

EURO 74,89 LIRE 145.000

5. Terreni edificabili in zona B3, residenziale di completamento in attuazione di P.L.

EURO 61,97 LIRE 120.000

6. Terreni edificabili in zona B4, con prevalenza di attività commerciali

EURO 79,02 LIRE 153.000

7. Terreni edificabili in zona B5, residenziale di recupero

EURO 68,69 LIRE 133.000

8. Terreni edificabili in zona C1, verde privato degli edifici soggetti a vincolo monumentale e/o di pregio storico

Aree esenti dal pagamento ICI

9. Terreni edificabili in zona C2, verde privato di rispetto di ambiti sottoposti a tutela ambientale e/o liminari ad ambito soggetti a vincolo

Aree esenti dal pagamento ICI

10. Terreni edificabili in zona C3, verde privato

EURO 61,97 LIRE 120.000

11. Terreni edificabili in zona C4, residenziale rada

EURO 61,97 LIRE 120.000

12. Terreni edificabili in zona C5, residenziale di espansione

EURO 68,69 LIRE 133.000

13. Terreni edificabili in zona C6 Residenziale di espansione soggetta a P.A.

EURO 56,81 LIRE 110.000

14. Terreni edificabili in zona D1, insediamenti produttivi

Area esente pagamento ICI

15. Terreni edificabili in zona D2, produttiva di completamento

EURO 58,88 LIRE 114.000

16. Terreni edificabili in zona D3, artigianale di ampliamento e/o di completamento

EURO 70,24 LIRE 136.000

17. Terreni edificabili in zona D4, artigianale e industriale

EURO 59,39 LIRE 115.000

18. Terreni edificabili in zona E1/E2/E3, aree comuni, boschiva e di rispetto

Aree esenti dal pagamento ICI

19. Terreni inedificabili  in zona G1/G2, Parco Adda, di rispetto ambientale, rispetto generico, rispetto cimitero, rispetto stradale.

Aree esenti dal pagamento ICI

 

 

DICHIARAZIONE

Per le variazioni intervenute nell’anno 2008

NON C’E’ L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.C.I.

Come previsto dal comma 174 dell’art. 1 della legge finanziaria del 2007, RESTA L’OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER TUTTI I CASI IN CUI I DATI NON SIANO RICAVABILI DAL MOD. UNICO INFORMATICO (M.U.I.) UTILIZZATO PER LA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DEGLI ATTI, QUINDI PER I CASI CHE NON PREVEDANO UNA TRASCRIZIONE DA PARTE DEL NOTAIO (es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, fabbricati inagibili, ecc..).

Il modello da utilizzare, come sempre, è quello Ministeriale.

 

VERSAMENTO

 

L’acconto d’imposta, da versarsi entro il 16 giugno 2009, dovrà essere pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno.

Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi – per eccesso se superiore a detto importo.

Anche il saldo da versarsi dal 1 al 16 dicembre 2009 nel caso di possesso degli immobili protratto per tutto l’anno, sarà ugualmente pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, a meno che il possesso degli immobili venga a cessare nel corso del 2° semestre e quindi in tal caso il saldo sarà a conguaglio sulla prima rata versata. E’ inoltre possibile effettuare un versamento unico dell’imposta dovuta per tutto l’anno entro il 16 giugno 2009.

 

ATTENZIONE! – SI RICORDA CHE, a partire dallo scorso anno, L’I.C.I. VIENE RISCOSSA DIRETTAMENTE DAL COMUNE

I versamenti I.C.I. dovranno essere effettuati presso l’ufficio postale sul c/c postale

N. 88938972  intestato a “COMUNE DI CALCO – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.”.

 

Chi si avvale per il calcolo dell’imposta dei centri di assistenza fiscale (CAAF, Sindacati, Acli, Studi di commercialisti etc.) è pregato di controllare, prima del versamento, la corretta indicazione dei dati sopra riportati sui bollettini di pagamento.

I versamenti possono essere effettuati anche a mezzo delega bancaria con mod. F24 indicando il seguente cod. comune: B396.