COMUNE DI CALCO
Provincia di Lecco
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Calco, lì aprile 2008 EGR. SIG.
CONTRIBUENTE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I .2008
Come lo scorso anno, anche quest’anno, desideriamo riepilogarVi i dati e le modalità da adottare per effettuare un corretto versamento dell’I.C.I., facendo presente che NON sono variate le aliquote rispetto allo scorso anno.
ALIQUOTE
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 07/03/2006, ha deliberato per l’anno 2006 e successivi, le seguenti aliquote ai fini del versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
· 4,55 per mille -aliquota ridotta- (come lo scorso anno) da applicare alle abitazioni principali, possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel Comune di Calco;
(Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – Art. 1, Comma 173, Legge Finanziaria 2007 – Legge 286/2006).
· 4,55 per mille -aliquota ridotta- (come lo scorso anno) da applicare sulle pertinenze alla prima casa e nei casi previsti dal vigente regolamento comunale che così recita:
“...si intendono per pertinenza: le unità immobiliari iscritte in Categoria Catastale C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri, facendo salvo il rapporto di pertinenzialità con le modalità di cui alla L.R. n. 22, art. 1, del 19.11.1999.”
· 4,55 per mille - aliquota ridotta - (come lo scorso anno) da applicare alle aree edificabili;
· 7,00 per mille - aliquota ordinaria - da applicare ai fabbricati diversi da quelli sopra indicati (come lo scorso anno).
La detrazione d’imposta per l’abitazione principale con annesse pertinenze, è, come lo scorso anno, pari a Euro 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
La detrazione spetta solo per l’abitazione principale e per una sola unità immobiliare di pertinenza per la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Inoltre, un’ulteriore detrazione, introdotta dalla finanziaria 2008 art. 8 comma 2-bis L. 244 del 21/12/2007, dell’ 1,33 per mille del valore del fabbricato per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’imposta dovuta per un massimo di euro 200. La nuova detrazione si cumula con quella normale applicata dal Comune. Il contribuente, quindi, sommerà alla detrazione normale ( di € 103,29), quella risultante dal prodotto tra il valore catastale e 1,33 per mille.
Si precisa che sono considerate abitazioni principali e relative pertinenze, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste:
- quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli/sorelle),
- quelle possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzate direttamente dal socio assegnatario.
Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dall’autocertificazione, ai sensi della Legge n. 15 del 1968, che il contribuente deve presentare entro il 20 dicembre e che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione deve contenere i dati catastali dell’unità immobiliare per la quale si chiede l’applicazione dell’aliquota agevolata, il grado di parentela, e ogni altra indicazione necessaria a supporto della certificazione inoltrata.
Nel caso di comodato gratuito solo di quote del diritto reale, la distribuzione dell’agevolazione, nonché della detrazione, avviene per quote di possesso in luogo di quote di destinazione.
Si ricorda che gli inquilini non sono tenuti ad alcun versamento dell’imposta comunale sugli immobili: il pagamento dell’I.C.I. è di competenza del proprietario.
Le rendite dei fabbricati da assumere per il calcolo dell’imposta (anche quelle di recente attribuzione), sono quelle risultanti in catasto aumentate del 5%; tale aumento è in vigore dal 1997 e deve essere applicato una sola volta.