OGGETTO: aliquote e detrazioni I.C.I. per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2005”, redatta dall’Ufficio Tributi con l’allegato parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio;
ritenuta l’opportunità di graduare l’adeguamento delle categorie di immobili soggette ad ICI come proposto distinguendo e prevedendo però le seguenti categorie ed aliquote aggiuntive:
6 |
AREE FABBRICABILI Sono le aree edificabili risultanti dallo strumento urbanistico, secondo le specifiche destinazioni. |
7 ‰ |
7 |
AREE FABBRICABILI (con vincolo sovracomunale) Le aree edificabili risultanti dallo strumento urbanistico, gravate da un vincolo sovracomunale che le rendono di fatto inedificabili. |
4,5 ‰ |
Premesso :
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.02.1993, esaminata senza formulazione di rilievi del CO.RE.CO. Sezione di Lecco in seduta del 15 marzo 1993 atto n. 1832 veniva istituita l’imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) in attuazione del D.Lgs n. 504 del 30.12.1992;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14 febbraio 2000 esecutiva ai sensi della Legge 142/1990 veniva fissata per l’anno 2000 la percentuale dell’aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille ;
visto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
visto l’art. 1 comma 5 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
visto lo Statuto Comunale;
visto il regolamento di contabilità;
visto l’art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388 che ha sancito come termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta, nonché per l’approvazione dei regolamenti, lo stesso termine stabilito per l’approvazione del Bilancio;
tenuto conto del fatto che il Decreto Legge del 30.12.2004 n. 314 Gazzetta Ufficiale del 31.12.2004 n. 306, all’articolo n. 1 ha differito al 28.02.2005 i termini di approvazione del Bilancio di previsione;
vista la circolare del Ministero delle Finanze del 1 aprile 1997 n. 96 E in tema di assimilazione ad abitazione principale degli alloggi concessi in comodato;
visto il comma 1° dell’ art 6 della Legge n. 488/1999 che meglio definisce il concetto di pertinenza attraverso l’aggiunta del comma 3 bis dell’art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 per cui si afferma che “sono pertinenze le cose immobili di cui all’art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche…omissis…“;
Vista la sentenza n. 485 del 10.02.2004 della V sezione del Consiglio di Stato che ha dichiarato l’illegittimità di delibere comunali che dispongano differenziazioni di aliquote, perché “la disposizione dell’art.3, 53 comma, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, di modifica dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell’ICI, consente di modificare l’aliquota con riferimento alle categorie di immobili contemplate dalla norma “immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati” senza prevedere la possibilità di discriminazioni nell’ambito delle categorie suddette…omissis…”;
dato atto che questo Ente non risulta deficitario ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
dato atto che, a seguito di valutazioni sull’impatto delle norme in merito all’I.C.I., è intenzione di questa Amministrazione Comunale rimodulare per l’anno 2005 le aliquote già in vigore nell’anno 2004 originate dall’approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14 febbraio 2000 e successive conferme, modifiche ed integrazioni;
visti i pareri, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267:
- favorevole da parte del responsabile servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico contabile;
- favorevole da parte del funzionario responsabile dell’imposta comunale sugli immobili in ordine alla regolarità tecnica;
con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
1. di prevedere per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili :
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TIPOLOGIA |
ALIQUOTA | |
1 |
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Si tratta di immobili direttamente adibiti ad abitazione principale da persone fisiche – soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano la residenza in quel immobile nel Comune. Le unità immobiliari debbono rientrare nella categorie catastali seguenti : A 2 – A 3 – A 4 – A 5 – A 6 – A 7 – A 8 e l’aliquota si applica alle relative pertinenze (come definite dall’art. 817 c.c. per esempio box – cantine – soffitte …). Si intende abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione ove il contribuente abbia la residenza o da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario per ricovero permanente e che risulta non locata. |
4,5 ‰ Detrazione € 108,46 (da sottrarre dalla sola imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze fino a concorrenza del suo ammontare) | |
2 |
ABITAZIONE CONCESSA AD USO GRATUITO A PARENTI CHE IVI ABBIANO LA RESIDENZA (va presentata una dichiarazione) Sono altresì considerate abitazioni principali con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta ma non della detrazione, le unità immobiliari e le relative pertinenze (come definite dall’art. 817 c.c.) rientranti nelle categorie catastali di cui al punto precedente concesse in uso gratuito ed utilizzate, quale abitazione principale, cioè che ivi abbiano la residenza, da: - parenti in linea retta entro il primo grado; - parenti in linea collaterale entro il secondo grado. |
4,5 ‰ (non spetta alcuna detrazione) | |
3 |
FABBRICATI DESTINATI AD ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE CONCESSE IN LOCAZIONE A LOCATARIO RESIDENTE (va presentata una dichiarazione)
Si tratta di unità immobiliari rientranti nella categorie catastali A 2 – A 3 – A 4 – A 5 – A 6 – A 7 – A 8 e delle relative pertinenze (come definite dall’art. 817 c.c.) concesse esclusivamente in locazione alle condizioni previste dalla legge 09.12.1998 n. 431, a condizione che il locatario sia anagraficamente residente nei locali oggetto della locazione e che la locazione risulti da contratto registrato. L’applicazione dell’aliquota prevista è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permane la locazione. |
4,5 ‰ (non spetta alcuna detrazione) | |
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4 |
FABBRICATI NON LOCATI O CONCESSI A TITOLO DIVERSO DALLA LOCAZIONE Si tratta dei fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze o delle categorie C 2 – C 3 – C 4 – A 10 e D non locati o inutilizzati (cioè unità immobiliari prive di utenza – energia elettrica – acqua ecc. – e/o sottratte all’assoggettamento dei tributi e servizi comunali dipendenti dall’uso) o concessi a titolo diverso dalla locazione secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 come modificato dall’art. 3 comma 53 della L. n. 662/1996. |
7 ‰ |
5 |
IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI, O POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE Si tratta di tutte le altre tipologie di immobili non ricomprese in altre categorie secondo il disposto dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992. |
4,7 ‰ | |
6 |
AREE FABBRICABILI Sono le aree edificabili risultanti dallo strumento urbanistico, secondo le specifiche destinazioni. |
7 ‰ | |
7 |
AREE FABBRICABILI (con vincolo sovracomunale) Le aree edificabili risultanti dallo strumento urbanistico, gravate da un vincolo sovracomunale che le rendono di fatto inedificabili. |
4,5 ‰ | |
8 |
FABBRICATI DELLE CATEGORIE B 1 – B 2 e B 4 Per i fabbricati posseduti dai soli enti senza fini di lucro di cui all’ultimo paragrafo del comma 2 dell’ art. 6 del D.Lgs. 504/1992, e rientranti nelle categorie B 1 – B 2 e B 4 si applica un’aliquota agevolata. |
4,5 ‰ | |
9 |
FABBRICATI SOGGETTI A RECUPERO (va presentata una dichiarazione) Ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 449/1997 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili per la durata dei lavori e fino ad un massimo di tre anni dalla data di rilascio della concessione edilizia originaria viene applicata un’aliquota agevolata. |
2 ‰ | |
2. di dare atto che dalla sola imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, del soggetto passivo si detraggono, quale unica detrazione/riduzione prevista, fino alla concorrenza del suo ammontare, €uro 108,46 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione così come prevede il comma 2° dell’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 così come modificato con la Legge 662/1996;
3. di dare atto che la detrazione non spetta nel caso di abitazioni locate;
4. di dare atto che l’introito della suddetta imposta avverrà alla Risorsa 50 del bilancio di previsione 2005.
5. di comunicare al fine della pubblicazione per estratto della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
6. di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.