COMUNE DI BARZANO’
Provincia di Lecco
ESTRATTO DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 10.04.2008
OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2008”
…….OMISSIS……
1) di confermare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili come segue:
· aliquota del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille)
a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche residenti nel Comune di Barzanò, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale;
b) unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
c) unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, date in uso gratuito dai genitori ai figli, e viceversa, a da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel Comune di Barzanò a condizione che il proprietario presenti apposita dichiarazione all’Ufficio Tributi entro il 17 dicembre di ogni anno e comprovino che sono nelle predette condizioni
d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate
e) unità immobiliari locate, con contratto registrato, come abitazione principale comprese le relative pertinenze, ai sensi della legge 431/98 o comunque occupate a titolo di abitazione principale quali residenti in Comune di Barzanò, a condizione che il proprietario presenti apposita autocertificazione, entro il 17 dicembre di ogni anno e comprovino che sono nelle condizioni predette;
· aliquota del 6 per mille (sei per mille)
a) aree fabbricabili
· aliquota del 7 per mille (sette per mille)
a) unità immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate o locate non a titolo di abitazione principale a residenti in Comune di Barzanò
b) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e/o non locati
c) unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenza degli immobili indicati ai precedenti punti a) e b)
· aliquota del 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille)
a) per tutte le altre categorie di immobili non comprese nei commi precedenti
2) di confermare nell’importo di € 104,00 la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità ad esse equiparate e per le relative pertinenze solo per la parte di essa che non trova capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione di abitazione principale
Tra le unità immobiliari equiparate ad abitazione principale, beneficiano della detrazione di €uro 104,00.- le seguenti:
a) unità immobiliari concesse in uso gratuito dai genitori ai figli o viceversa, e da questi utilizzate come abitazione principale, quali residenti nel Comune di Barzanò;
b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari per ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate
d) le pertinenze degli immobili di cui a punti a) – b) e c)
3) di recepire le disposizioni contenute nella Legge n. 244/2007 – Finanziaria 2008 – la quale prevede: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;
4) di precisare che la detrazione prevista dalla Legge n. 244/2007 non compete alle unità immobiliari equiparate ed assimilate da questo Comune ad abitazione principale come individuate al punto 2) lettere a) - b), comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio di tali abitazioni;
5) di trasmettere, per la pubblicazione, il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 506/1999, al Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del federalismo fiscale, secondo le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/PDF del 16/4/2003;
6) di allegare la presente deliberazione allo schema del Bilancio di Previsione 2008.