IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 29.03.2007, esecutiva, con la quale venivano approvate per l’anno 2007 , le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:
- abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille
- immobili diversi dall’abitazione principale 6,0 per mille
- detrazione imposta ICI per abitazione principale € 103,29;
Visto l’art.30 comma 13 della L. 488/99 che esclude l’applicazione dell’aliquota ICI ridotta prevista per l’abitazione principale alle pertinenze della stessa abitazione, ad eccezione dei Comuni che abbiano deliberato nei termini previsti l’estensione del regime agevolato anche alle pertinenze;
Considerato che questo Comune ha deliberato con atto di C.C. n.67 del 20.12.1999 l’estensione del regime agevolato anche alle pertinenze;
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote e detrazioni I.C.I. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’ ”Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.)”;
Visto l’art. 3, commi da 48 a 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 58, commi 2,3, e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili;
Visto sulla base dei dati contabili relativi all’anno 2007 forniti da parte del responsabile dell’ufficio tributi, e dalle direttive impartite dalla questa Giunta Comunale, dalla quale si evidenzia:
– il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2007 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);
– le aliquote nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2008, giusta delibera di G.C. n. 19 del 01.02.2008;
– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
– assicurare l’equilibrio del bilancio 2008;
– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
di potere determinare, per l’anno 2008, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 20.12.2007 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31.12.2007 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2008;
Visto l’art. 1 comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 che testualmente recita “All’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2.bis Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile,di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.
Visto l’art. 1 comma 6 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge finanziaria 2008;
Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli
D E L I B E R A
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:
2) di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
- abitazione principale e pertinenze 4,5 per mille
- immobili diversi dall’abitazione principale 6,0 per mille
- detrazione imposta ICI per abitazione principale € 103,29;
3) Di dare atto che questo Comune ha deliberato con atto di C.C. n.67 del 20.12.1999 l’estensione del regime agevolato anche alle pertinenze;
4) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 ( art. 8 comma 3, D.lgs. n. 504/92 – art. 3 comma 55 L. 662/96), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari.
5) di determinare l’ulteriore detrazione di cui all’art. 1 comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 che testualmente recita “All’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2.bis Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari al 1,33 per mille della base imponibile,di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.
6) Di dare atto che ai sensi della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 1 del 31 gennaio 2008, la suddetta ulteriore detrazione spettante per l’abitazione principale di cui al comma 4, sopra specificato, è applicabile esclusivamente allo sola abitazione principale posseduta e non agli atri casi di assimilazione ad abitazione principale previsti quale estensione del Regolamento I.C.I., relativi alle abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale o ad anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in case di riposo o Istituti;
7) di dare atto che le aliquote e detrazioni applicate dal Comune risultano essere invariate rispetto all’anno 2007, dove il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato, essendo comunque compensata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 1 comma 5 Legge 244/2007 con contribuzione statale da erogarsi nei modi e tempi previsti dall’art. 1 comma 7 Legge 244/2007.
8) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
9) Di dare atto che ai sensi del comma 166 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007, il versamento dei tributi locali dovrà essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
10) Di prendere atto che per l’anno 2008 quale Funzionario responsabile alle gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili la dipendente a tempo indeterminato Sig.ra Valsecchi Marina cat. D.
11) di disporre che la presente deliberazione per estratto sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
12) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione per l’anno 2008.
13) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole, l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.