di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2009:
- ORDINARIA: cinque (5) per mille;
- In favore delle persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del Comune: cinque (5 ) per mille;
- In favore delle abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle): cinque (5) per mille;
- In favore delle O.N.L.U.S. e degli Enti senza scopo di lucro proprietarie dell’immobile in cui svolgono la loro attività: quattro (4) per mille;
- Aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: tre (3) per mille;
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: tre (3) per mille;
- In favore di proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale ai sensi dell’art. 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 1998, n. 431: quattro virgola cinquanta (4,50) per mille;
- Per le abitazioni non locate: sei (6) per mille;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
2 ) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet IFEL per la fiscalità locale;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che rispetta il medesimo risultato della precedente.