Comune di Gadesco Pieve Delmona
Originale | N° 6 del 09/03/2007 |
OGGETTO: | IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2007. |
L'anno duemilasette, addì nove del mese di marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco VIOLA dott. Davide
il Consiglio Comunale.
N. Cognome e Nome P
1 Viola dott. Davide si
2 Frosi Emanuela si
3 Cirimbelli Angelo si
4 Carotti Roberto si
5 Ambrosini Sara si
6 Irsonti Paola si
7 Andreini Mario si
8 Bastoni Tiziano si
9 Carubelli Riccardo si
10 Tomasoni Mario Francesco si
11 Davò Alfredo si
12 Ariazzi Achille si
13 Galli Franco si
PRESENTI 13 ASSENTI 0
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Silvio Grieco
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge 23/101992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
VISTA la legge 27/12/1997 n. 449
VISTA la legge finanziaria n. 296 in data 27/12/2006, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 299 del 27/12/2006 che differisce al 31/03/2007 il termine della deliberazione del bilancio di previsione 2007 e delle tariffe, aliquote d’imposta e variazioni di reddito per i tributi e servizi locali;
DATO inoltre ATTO delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) L’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) L’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) I Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei Centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 3 in data 03/01/2006 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ordinaria per l’anno 2006;
ACCERTATO
a) Che, stante i dati pervenuti dal concessionario per le riscossioni, è previsto per l’anno 2007 un introito pari a €. 436.600,00=
b) che per assicurare le necessarie risorse atte a garantire i servizi necessari ed indispensabili si rende opportuno confermare per l’anno 2007 sia l’aliquota pari al 5 per mille sia le deroghe e riduzioni nel pagamento dell’imposta approvate con atto consiliare n. 6 del 29/02/2000 nonché la detrazione riguardante l’abitazione principale di Euro 103,29=
DATO ATTO che il Comune di Gadesco Pieve Delmona non ha dichiarato, né chiesto il dissesto finanziario per cui non vi è l’obbligo di applicare l’aliquota del 6 per mille;
DATO ATTO che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai fini I.CL.;
QUANTIFICATA pertanto la previsione di entrata per l’anno 2007 in €. 436.600,00=
SU proposta del Sindaco;
ACQUISITI il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 97 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, “T.U.E.L.”;
Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi legalmente;
DELIBERA
1) di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007:
- ORDINARIA: cinque (5) per mille;
- In favore delle persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze: cinque (5 ) per mille;
- In favore delle abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle): cinque (5) per mille;
- In favore delle O.N.L.U.S. e degli Enti senza scopo di lucro proprietarie dell’immobile in cui svolgono la loro attività: quattro (4) per mille;
- Aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: tre (3) per mille;
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: tre (3) per mille;
- In favore di proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale ai sensi dell’art. 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 1998, n. 431: quattro virgola cinquanta (4,50) per mille;
- Per le abitazioni non locate: sei (6) per mille;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
2) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet dell’ANCI C.N.C. per la fiscalità locale;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000, con separata votazione che rispetta il medesimo risultato della precedente.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto : | IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2007. |
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Comune di Gadesco Pieve Delmona, li 09/03/2007 | IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO |
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO |
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. | |||
ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il [X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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