Comune di Gadesco Pieve Delmona
Originale |
N° 3 del 03/01/2006 |
OGGETTO: |
L'anno duemilasei, addì tre del mese di gennaio alle ore 18.30 , nella sala adunanze del Municipio , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco dott. Davide Viola la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Silvio Grieco.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome |
Qualifica |
Firma Presenze |
Sindaco |
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Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 23/101992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
VISTA la legge 27/12/1997 n. 449;
VISTA la legge n. 266 in data 23/12/2005, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 29/12/2005 che differisce al 31/03/2006 il termine della deliberazione del bilancio di previsione 2006 e delle tariffe, aliquote d’imposta e variazioni di reddito per i tributi e servizi locali;
DATO inoltre ATTO delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) L’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) L’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) I Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei Centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 12 in data 03/01/2005 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ordinaria per l’anno 2005;
ACCERTATO
a) Che, stante i dati pervenuti dal concessionario per le riscossioni, è previsto per l’anno 2006 un introito pari a €. 393.738,79=
b) che per assicurare le necessarie risorse atte a garantire i servizi necessari ed indispensabili si rende opportuno confermare per l’anno 2006 sia l’aliquota pari al 5 per mille sia le deroghe e riduzioni nel pagamento dell’imposta approvate con atto consiliare n. 6 del 29/02/2000 nonché la detrazione riguardante l’abitazione principale di Euro 103,29=
DATO ATTO che il Comune di Gadesco Pieve Delmona non ha dichiarato, né chiesto il dissesto finanziario per cui non vi è l’obbligo di applicare l’aliquota del 6 per mille;
DATO ATTO che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai fini I.CL.;
QUANTIFICATA pertanto la previsione di entrata per l’anno 2006 in €. 393.738,79=
ACQUISITI il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 97 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, “T.U.E.L.”;
Con voti unanimi favorevoli, resi legalmente;
DELIBERA
di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006:
- ORDINARIA: cinque (5) per mille;
- In favore delle persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze: cinque (5 ) per mille;
- In favore delle abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle): cinque (5) per mille;
- In favore delle O.N.L.U.S. e degli Enti senza scopo di lucro proprietarie dell’immobile in cui svolgono la loro attività: quattro (4) per mille;
- Aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: tre (3) per mille;
al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: tre (3) per mille;
- In favore di proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale ai sensi dell’art. 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 1998, n. 431: quattro virgola cinquanta (4,50) per mille;
- Per le abitazioni non locate: sei (6) per mille;
per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.