Comune di Gadesco Pieve Delmona
Originale |
N° 12 del 03/01/2005 |
OGGETTO: |
L'anno duemilacinque, addì tre del mese di gennaio alle ore 12.00, nella sala adunanze presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Sindaco dott. Davide Viola la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Avv. Silvio Grieco.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome |
Qualifica |
Firma Presenze |
Sindaco |
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Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 23/101992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L. 08/08/1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24/10/1996 n. 556;
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
VISTA la legge 27/12/1997 n. 449;
VISTO il D.L. n. 314 in data 30/12/2004, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31/12/2004, che differisce al 28/02/2005 il termine della deliberazione del bilancio di previsione 2005 e delle tariffe, aliquote d’imposta e variazioni di reddito per i tributi e servizi locali;
DATO inoltre ATTO delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) L’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) L’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) I Comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei Centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori.
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data 13/01/2004 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ordinaria per l’anno 2004;
ACCERTATO
a) Che, stante i dati pervenuti dal concessionario per le riscossioni, è previsto per l’anno 2005 un introito pari a €. 384.573,02=;
b) che per assicurare le necessarie risorse atte a garantire i servizi necessari ed indispensabili si rende opportuno confermare per l’anno 2005 sia l’aliquota pari al 5 per mille sia le deroghe e riduzioni nel pagamento dell’imposta approvate con atto consiliare n. 6 del 29/02/2000 nonché la detrazione riguardante l’abitazione principale di Euro 103,29;
DATO ATTO che il Comune di Gadesco Pieve Delmona non ha dichiarato, né chiesto il dissesto finanziario per cui non vi è l’obbligo di applicare l’aliquota del 6 per mille;
DATO ATTO che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%, ai fini I.CL.;
QUANTIFICATA pertanto la previsione di entrata per l’anno 2005 in €. 384.573,02=
ACQUISITI il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 e 97 c. 4 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, “T.U.E.L.”;
Con voti unanimi favorevoli, resi legalmente;
DELIBERA
1) di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005:
- ORDINARIA: cinque (5) per mille;
- In favore delle persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel territorio del Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze: cinque (5 ) per mille;
- In favore delle abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta e collaterale (figli, genitori, nipoti, nonni, fratelli, sorelle): cinque (5) per mille;
- In favore delle O.N.L.U.S. e degli Enti senza scopo di lucro proprietarie dell’immobile in cui svolgono la loro attività: quattro (4) per mille;
- Aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
€ al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: tre (3) per mille;
€ al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: tre (3) per mille;
- In favore di proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale ai sensi dell’art. 2 – comma 4 – della legge 9 dicembre 1998, n. 431: quattro virgola cinquanta (4,50) per mille;
- Per le abitazioni non locate: sei (6) per mille;
2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
4) di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
5) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
6) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto : |
CONFERMA ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2005. |
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Comune di Gadesco Pieve Delmona, li 03/01/2005 |
Avv. Silvio Grieco |
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Comune di Gadesco Pieve Delmona, li 03/01/2005 |
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO |
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO |
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 04/01/2005 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. |
ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il [X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. [ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. |
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