D E L I B E R A
1. di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007 l’aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili il 5 per mille (cinque per mille);
2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48-51 e 52, lettera a), della Legge 23 dicembre 1966, n.662 ;
3. l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione – In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 04 gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile - Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato – Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4. Dall’imposta dovuta pere l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente – Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
5. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6. Si dà atto che nella determinazione dell’aliquota di cui al Capo I della presente deliberazione nonché della definizione della detrazione di cui al successivo Capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
7. Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
8. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art,58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.