Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2007

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

 

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 33 del 12.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente per ogget­to “Pro­posta di determinazione di aliquote per l’anno 2007 ai fini dell’imposta comunale sugli immo­bi­li”, con la quale è stato proposto di stabilire per l’anno 2007 l’aliquota dell’I.C.I. nella misura del 5,00 per mille per l’abitazione principale e nella misura del 6,50 per mille per le altre tipologie di im­mobili e di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad a­bi­tazione principale del soggetto passivo, nella misura di €. 104,00;

 

VISTI gli artt. 6 e 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, del­la L. 23.12.1996 n. 662, i quali prevedono, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli im­mo­bili I.C.I., che:

a)      l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversifica­to con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione prin­cipale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;

b)      l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizza­ti, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale;

c)      l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che svolgo­no attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;

d)      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una de­trazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in €. 103,29, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

e)      la detrazione obbligatoria di €. 103,29, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a €. 258,23 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50%, sempre che sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;

 

PRESO e dato atto che con propria deliberazione n. 42 del 30.11.1990 è stato approvato il Regolamen­to per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

CONSIDERATO che in base alla valutazione del gettito d’imposta, determinante la conservazione del­l’equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, si ritiene di applicare l’aliquota del 5 per mille per l’a­bitazione principale e del 6,50 per mille per le altre tipologie di immobili ed il mantenimento ad €. 104,00 di detrazione per la prima casa;

 

PRESO e dato atto che il gettito presunto per il 2007 è di €. 282.000,00;

 

VISTO l’art. 172 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinate, per l’anno successivo, la misura del­l’a­li­quo­ta d’imposta;

 

VISTO l’art. 54 del D. L.gs 15.12.1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs 23.03.1998 n. 56, il quale stabilisce che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini del­l’ap­pro­va­zio­ne del bilancio di previsione”;

 

VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno 30.11.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2006, che fissa l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2007 entro il ter­mine del 31.03.2007;

 

VISTA la L. 296 del 27.12.2006 “Finanziaria 2007”;

 

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare;

 

ACQUISITO il parere favorevole dei regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sen­si del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49;

 

CON voti n.        favorevoli, n.        contrari, n.        astenuti (

              ) espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge;

 

d e l i b e r a

 

1)      di determinare per l’anno 2007 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – nella mi­­­sura del 5,00 per mille (cinque virgola zero per mille) per l’abitazione principale e del 6,50 (sei virgo­la cinquanta per mille) per le altre tipologie di immobili;

 

2)      di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione prin­cipale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di €. 104,00;

 

3)      di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;

 

4)      di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organiz­zativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza;

 

5)      di dare atto che nella determinazione dell’aliquota I.C.I. e della detrazione d’imposta sono state ten­ute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio (art. 151 – D. Lgs. 267/2000);

 

6)      di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sen­si dell’art. 58, comma 4, del D. Lgs. 446 del 15.12.1997;

 

7)      di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2007, ai sen­si dell’art. 172, lettera e), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.