COMUNE DI STAGNO LOMBARDO

 PROVINCIA DI CREMONA

 

DELIBERAZIONE N.         107

Adunanza del             20.12.2004

 

Codice Ente: 10806 3 Stagno Lombardo

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

OGGETTO:     DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992, N. 504. IMPOSTA COMUNALE SU­GLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEL­LE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2005.

 

 

            L’anno DUEMILAQUATTRO, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 nella Sala delle adunanze.

            Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

            All’appello risultano:

                                                                                                          Presenti            Assenti

 

            1)         MAZZEO Donatella    Sindaco Presidente                       SI

           

            2)         BONAGLIA Luigi       Assessore                                    SI

 

            3)         LOLLI Anna Maria     Assessore                                     SI                                      

                                                                                                              

      3                    0

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI DR. FABIO il quale prov­vede alla redazione del presente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra MAZZEO DONATELLA in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 

 

 

 

LA   GIUNTA   COMUNALE

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifica­zioni ed inte­grazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta co­munale sugli immobili (I.C.I.);

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in for­za dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n.42 del 30.11.1998;

 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1993, come sostitui­to dal­l’art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n, 662, prevede che il Comune adotta an­nualmente entro il 31 dicem­bre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma le­gislativa, l’aliquota da ap­plicarsi per l’an­­no successivo, come meglio specificato dal­la Circolare Ministero delle Finan­ze 29.11.1999, n. 160/E;

 

ATTESO, che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quat­tro per mil­le;

 

VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall’art.6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prez­zi pubblici ai fini del­l’ap­pro­­vazione del bilancio di previsione, in funzione, pertan­to, di un fabbisogno finanziario certo e de­fi­­nito;

 

ESAMINATE, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o a­gevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei:

a)      proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobi­liari inagibili o i­nabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di inte­resse artistico ed architettonico lo­calizzati nei centri storici ovvero interventi di­ret­ti alla realizzazione di autorimesse o posti au­to anche pertinenziali oppure al­l’utilizzo di sottotetti;

b)      proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili al­le condizioni pre­viste dagli accordi “tipo”.

 

VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della po­po­la­zio­­ne, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dal­la Giunta Comunale;

 

RITENUTO, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formula­te in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2003;

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 del De­creto Legislativo 267/2000;

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabi­le, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

 

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

 

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

 

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.;

 

Con voti unanimi e favorevoli:

 

d e l i b e r a

 

1.      di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

 

a)      Unità immobiliare adibita ad abitazione

prin­cipale                                                         5,00 per mille  (cinque per mille)

 

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare possedu­ta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in i­stituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non ri­sulti locata;

 

b) Altre unità immobiliari                                        6,00 per mille (sei per mille)

 

c) Terreni agricoli                                                  6,00 per mille (sei per mille)

 

d) Aree edificabili                                                  6,00 per mille (sei per mille)                           

 

e) Aliquota agevolata favore di proprietari che

    e­seguono interventi volti al recupero di unità

    immobiliari inagibili o inabitabili             1,00 per mille (uno per mille)                             

 

f) Aliquota agevolata a favore di proprietari che

    eseguono interventi finalizzati al recupero di

    immobili di interesse artistico o architettonico

    nel centro storico                                           1,00 per mille (uno per mille)                         

 

Le aliquote di cui alle lettere e) e f) sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari og­getto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma quinto, della citata Legge 449/1997;

                                                                           

2.      di determinare per l’anno 2005 in €. 104,00 (centoquattro/00) la detrazione per l’abitazione prin­cipale;

 

3.      di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito com­plessivo dell’imposta in €. 255.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione del­l’an­no 2005;

 

4.      di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

 

5.      di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione delle im­poste, per gli adempimenti di conseguenza;

 

6.      di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conosce­nza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti.