COMUNE DI STAGNO LOMBARDO
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE N. 107 Adunanza del 20.12.2004 Codice Ente: 10806 3 Stagno Lombardo |
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992, N. 504. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2005.
L’anno DUEMILAQUATTRO, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti Assenti
1) MAZZEO Donatella Sindaco Presidente SI
2) BONAGLIA Luigi Assessore SI
3) LOLLI Anna Maria Assessore SI
3 0
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI DR. FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra MAZZEO DONATELLA in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta, adottato in forza dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n.42 del 30.11.1998;
CONSIDERATO che l’art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1993, come sostituito dall’art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n, 662, prevede che il Comune adotta annualmente entro il 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo, come meglio specificato dalla Circolare Ministero delle Finanze 29.11.1999, n. 160/E;
ATTESO, che la mancata adozione comporta l’applicazione dell’aliquota minima del quattro per mille;
VISTO che l’art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificato dall’art.6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;
ESAMINATE, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei:
a) proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
b) proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”.
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;
RITENUTO, vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’esercizio 2003;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell’I.C.I.;
Con voti unanimi e favorevoli:
d e l i b e r a
1. di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) Unità immobiliare adibita ad abitazione
principale 5,00 per mille (cinque per mille)
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) Altre unità immobiliari 6,00 per mille (sei per mille)
c) Terreni agricoli 6,00 per mille (sei per mille)
d) Aree edificabili 6,00 per mille (sei per mille)
e) Aliquota agevolata favore di proprietari che
eseguono interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili 1,00 per mille (uno per mille)
f) Aliquota agevolata a favore di proprietari che
eseguono interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico
nel centro storico 1,00 per mille (uno per mille)
Le aliquote di cui alle lettere e) e f) sono da applicarsi limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma quinto, della citata Legge 449/1997;
2. di determinare per l’anno 2005 in €. 104,00 (centoquattro/00) la detrazione per l’abitazione principale;
3. di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’imposta in €. 255.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2005;
4. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
5. di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;
6. di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti.