DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2010. CONFERMA ALIQUOTA ANNO PRECEDENTE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
- che, in relazione al disposto dell�art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, come modificato dall�art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l�approvazione delle aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) rientra nelle competenze del Consiglio Comunale:
- che l�I.C.I. � istituita e disciplinata dal titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l�art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha modificato la normativa previgente, stabilendo nuove norme per l�applicazione dell�imposta ed attribuendo ai Comuni la potest� di determinare modalit� per la cui attuazione � necessaria l�adozione di un ordinamento comunale dell�imposta, entro i limiti fissati dalla legge, da adottarsi ai sensi dell�art. 42, comma secondo, lett. f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che le innovazioni disposte dalle citate norme della legge n. 662/1996 hanno, in particolare, per oggetto:
a) la determinazione diversificata dell�aliquota;
b) l�applicazione delle disposizioni dell�art. 4, c. 1, del D. L. n. 437/1996, convertito dalla legge n. 556/1996;
c) le riduzioni e detrazioni d�imposta;
d) le abitazioni, non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari;
e) la destinazione di una percentuale del gettito al potenziamento degli uffici tributari dei Comuni;
f) l�attivit� di collaborazione dei Comuni con le strutture dell�amministrazione finanziaria;
g) la richiesta all�U.T.E. di classificazione o adeguamento del classamento di immobili;
h) l�adeguamento delle tariffe d�estimo delle vigenti rendite catastali urbane;
i) la rivalutazione delle tariffe dei redditi dominicali.
CONSIDERATO CHE :
� L�art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008 ha abolito, a partire dal 2008, l�ICI sull�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29.5.2008.
Con circolare n. 1/09 il Ministero dell�economia e delle finanze ha precisato che le ipotesi di assimilazione sono comunque riconducibili esclusivamente a quelle previste da:
a) l�art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l�art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilit� di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.
c)
Sono escluse dall�esenzione le unit� immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli).
PRESO ATTO che date le premesse sopra esposte si ritiene di mantenere inalterata l�aliquota IC I per l�anno 2010 ;
UDITI i seguenti interventi:
- Il Sindaco illustra il punto iscritto all�ordine del giorno.
VISTO l�art. 58, commi 2, 3, 4, del D. Lgs. n. 446/97.
VISTO l�art. 1, commi 5 e 6, della L. n. 449/97.
VISTO l�art. 2, comma 4, della L. n. 431/98.
VISTO l�art. 30, commi 11, 12 e 13, della L. n. 488/99.
VISTO l�art. 74 della L. n. 342/2000.
VISTO lo statuto comunale.
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarit� tecnico-contabile, ai sensi dell�art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
EFFETTUATA la votazione.
Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:
I) Di confermare le seguenti norme ordinamentali per l�applicazione dell�I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1� gennaio 2010, gi� previste per l�anno 2009:
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a propriet� indivisa, residenti nel Comune, per l�unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonch� per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: cinque (5) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unit� immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all�abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all�ultimo periodo del precedente punto 1: cinque (5) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: cinque (5) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: cinque (5) per mille;
5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: cinque (5) per mille;
II) Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall�art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51e 52 lettera a), dell�art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
III) Di determinare che l�imposta � ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell�anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall�Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolt� di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, cos� come modificata dalla Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell�inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l�immobile. Il contribuente ha l�obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l�immobile � comunque utilizzato. Il Comune pu� effettuare accertamenti d�ufficio per verificare la veridicit� di quanto dichiarato dal contribuente.
IV) Di determinare che sull�imposta, dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale - qualora le categorie dell�abitazione stessa siano le A1, A8, A9 del soggetto passivo - , sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, � 103,29 rapportate al periodo dell�anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l�unit� immobiliare � adibita ad abitazione principale da pi� soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione per abitazione principale viene elevata ad � 154,94 per i soli residenti ultra settantacinquenni con reddito annuo lordo non superiore ad � 9.296,22 se singoli o ad � 12.911,42 se coniugati o con familiari a carico.
Per abitazione principale s�intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unit� immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonch� agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Le richieste volte ad ottenere l�elevazione della detrazione per abitazione principale devono essere presentate entro e non oltre il termine del 31 maggio dell�anno di riferimento.
V) Di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l�unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
VI) Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma, nonch� nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quarto comma, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
VII) Di riservarsi l�adozione di provvedimenti per l�iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformit� a quanto stabilito dall�art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
VIII) Di mantenere inalterato il gettito sul bilancio di previsione 2010 anche a fronte di quanto previsto dal spracitato articolo 1 comma 5 legge 244/07
STANTE l�urgenza di procedere.
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell�art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.