DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2010. CONFERMA ALIQUOTA ANNO PRECEDENTE.

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

 

PREMESSO:

 

-         che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) rientra nelle competenze del Consiglio Comunale:

 

-         che l’I.C.I. è istituita e disciplinata dal titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

-         che l’art. 3, commi 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha modificato la normativa previgente, stabilendo nuove norme per l’applicazione dell’imposta ed attribuendo ai Comuni la potestà di determinare modalità per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un ordinamento comunale dell’imposta, entro i limiti fissati dalla legge, da adottarsi ai sensi dell’art. 42, comma secondo, lett. f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

-         che le innovazioni disposte dalle citate norme della legge n. 662/1996 hanno, in particolare, per oggetto:

 

a)     la determinazione diversificata dell’aliquota;

b)     l’applicazione delle disposizioni dell’art. 4, c. 1, del D. L. n. 437/1996, convertito dalla legge n. 556/1996;

c)     le riduzioni e detrazioni d’imposta;

d)     le abitazioni, non locate, delle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e similari;

e)     la destinazione di una percentuale del gettito al potenziamento degli uffici tributari dei Comuni;

f)     l’attività di collaborazione dei Comuni con le strutture dell’amministrazione finanziaria;

g)     la richiesta all’U.T.E. di classificazione o adeguamento del classamento di immobili;

h)     l’adeguamento delle tariffe d’estimo delle vigenti rendite catastali urbane;

i)       la rivalutazione delle tariffe dei redditi dominicali.

 

CONSIDERATO CHE :

 

·         L’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008 ha abolito, a partire dal 2008, l’ICI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, comprese quelle ad essa assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29.5.2008.

Con circolare n. 1/09 il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che le ipotesi di assimilazione sono comunque  riconducibili esclusivamente a quelle previste da:

a)      l’art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      l’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

c)       

Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 (signorili, ville e castelli).

 

 

PRESO ATTO  che date le premesse sopra esposte si ritiene di mantenere inalterata l’aliquota IC I  per l’anno 2010 ;

 

UDITI i seguenti interventi:

- Il Sindaco illustra il punto iscritto all’ordine del giorno.

 

VISTO  l’art. 58, commi 2, 3, 4, del D. Lgs. n. 446/97.

 

VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della L. n. 449/97.

 

VISTO l’art. 2, comma 4, della L. n. 431/98.

 

VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della L. n. 488/99.

 

VISTO l’art. 74 della L. n. 342/2000.

 

VISTO lo statuto comunale.

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

 

EFFETTUATA la votazione.

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

 

D E L I B E R A

 

I) Di confermare le seguenti norme ordinamentali per l’applicazione dell’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2010, già previste per l’anno 2009:

 

1)      aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: cinque  (5)  per mille;

2)     aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1: cinque  (5)  per mille;

3)     aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: cinque  (5)  per mille;

4)     aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: cinque  (5)  per mille;

5)     aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: cinque  (5)  per mille;

 

II)  Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51e 52 lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

III) Di determinare che  l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea  documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificata dalla Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque  inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

 

IV) Di determinare che sull’imposta,  dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale -  qualora le categorie dell’abitazione stessa siano le A1, A8, A9 del soggetto passivo - , sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione per abitazione principale viene elevata ad € 154,94 per i soli residenti ultra settantacinquenni con reddito annuo lordo non superiore ad € 9.296,22 se singoli o ad € 12.911,42 se coniugati o con familiari a carico.

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Le richieste volte ad ottenere l’elevazione della detrazione per abitazione principale devono essere presentate entro e non oltre il termine del 31 maggio dell’anno di riferimento.

 

V) Di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

VI) Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quarto comma, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

 

VII)  Di riservarsi l’adozione di provvedimenti  per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

 

 

VIII) Di  mantenere inalterato il gettito sul bilancio di previsione 2010 anche a fronte di quanto previsto dal spracitato  articolo 1 comma 5 legge 244/07

 

 

STANTE l’urgenza di procedere.

Con voti favorevoli n. 9,  contrari n. 0, astenuti n. 0 su n.  9  consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

 

D E L I B E R A

 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.