DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005. CONFERMA ALIQUOTA ANNO PRECEDENTE.
LA GIUNTA COMUNALE
(Omissis)
Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
I) Di confermare le seguenti norme ordinamentali per l’applicazione dell’I.C.I., Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, già previste per l’anno 2004.
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: cinque (5) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1: cinque (5) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: cinque (5) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: cinque (5) per mille;
5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: cinque (5) per mille;
II) Di dare atto che, per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51e 52 lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
III) Di determinare che l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, così come modificata dalla Legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data dell’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.
IV) Di determinare che sull’imposta, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
La detrazione per abitazione principale viene elevata ad € 154,94 per i soli residenti ultra settantacinquenni con reddito annuo lordo non superiore ad € 9.296,22 se singoli o ad € 12.911,42 se coniugati o con familiari a carico.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorità, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
V) Di precisare che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
VI) Di dare atto che, nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quarto comma, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
VII) Di riservarsi l’adozione di provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.