OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO ED ALLE ALIQUOTE I.C.I.
Afferma che tale decreto va nel senso contrario al federalismo fiscale perché toglie ai Comuni una delle possibili opportunità di gestire l’entrata.
Per garantire un gettito maggiore, il decreto assicura ai Comuni che hanno adottato agevolazioniin favore dei contribuenti di introitare tali sconti se viene modificato il Regolamento ICI prima della pubblicazione del decreto e comunque entro il 31 maggio 2008 che è la data di scadenza per i Comuni, per approvare il bilancio e le tariffe e imposte correlate.
Considerato che il Regolamento ICI del Comune prevede all’art. 6 alcune agevolazioni sulle aliquote relative alle giovani coppie, agli anziani ricoverati in istituto di ricovero, ai cittadini che eseguono interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili e ai proprietari di case date in fitto a persone che le utilizzano come abitazione principale, si ritiene opportuno procedere alla cancellazione delle predette agevolazioni ai fini della certificazione da produrre al Ministero della Economia e Finanze.
Udita la relazione del Sindaco;
Ritenuto pertanto opportuno per le motivazioni indicate dal Sindaco e qui richiamate di modificare l’art. 6 del Regolamento comunale sull’ICI provvedendo all’eliminazione delle lettere b e c del comma 4 e i commi 5 e 6 ;
Richiamate
· 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze
· 6 per mille da applicare a tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali del contribuente per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica-contabile espresso ex art. 49 Decr. Leg. 267/00;
Con voti favorevoli ed unanimi:
1) di modificare il Regolamento ICI approvato con delibera C.C. n. 44 del 06.12.2005 abrogando dell’art. 6 le lettere b e c comma 4 e i commi 5 e 6 dello stesso articolo 6;
2) di confermare in ogni altra parte il Regolamento ICI;
3) di stabilire per l’anno 2008 le seguenti aliquote:
· 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze
· 6 per mille da applicare a tutte le unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali del contribuente per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.
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