OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2008
E’ presente l’Assossore Esterno dott. Carlino Massimo Arturo
Richiamato l’art. 6 del Regolamento I.C.I. approvato con delibera Consiglio Comunale n. 64 del 18.12.2003 modificato con delibera Consiglio Comunale n. 44 del 06.12.2005 che al comma 1 stabilisce che sia la Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno a fissare le aliquote ICI da applicare nell’anno successivo;
Richiamate le delibere G.C. n. 61 del 18.11.2005 con le quali sono state stabilite le aliquote per il 2006;
Ritenuto di dover modificare per l’anno 2007 l’aliquota in vigore nell’anno 2006;
Vista la Legge finanziaria 2007 ( n. 296 del 27.12.2006) che al C. 156 stabilisce la competenza al Consiglio Comunale per le determinazioni delle aliquote I.C.I.;
Visto il Decreto Ministero Interno del 20.12.2007 che ha prorogato i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione 2008 al 31.03.2008;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.2007 di approvazione aliquote ICI anno 2007;
Visto il Decr. Leg. N. 504/92 e successive modifiche;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali Decr. Leg. 267/2000 – art. 42 – 48 – 117;
Vista la Legge 23 dicembre 1996 n. 662;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell’art. 49 Decr. Leg. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi:
1) di confermare, per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI :
a) aliquota del 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sue pertinenze;
b) aliquota del 6,00 per mille da applicare a tutte le unità immobiliari diverse dalla abitazione principale del contribuente, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli;
c) aliquota 4 per mille per le giovani coppie come previsto dall’art. 6 comma 4/b del regolamento I.C.I. richiamato in premessa;
d) aliquota 4 per mille per proprietari anziani o disabili ricoverati presso Istituti come previsto dall’art. 6 c. 5 Regolamento I.C.I.;
e) aliquota 3 per mille per i proprietari che abbiano eseguito interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o all’utilizzo di sottotetti per un periodo di 3 anni dalla fine dei lavori, come previsto dall’art. 6, comma 6 Regolamento I.C.I..
2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale già stabilita per legge in € 103.29