Richiamata la delibera C.C n. 64 del 18.12.2003 con la quale è stato adottato il Regolamento sull’Imposta Comunale sugli immobili;
Richiamato l’art. 6 del predetto Regolamento che al comma 1 stabilisce che sia la Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno a fissare le aliquote ICI da applicare nell’anno successivo;
Richiamata la delibera G.C. n. 90 del 14.11.2003 con la quale sono state stabilite le aliquote per il 2004;
Ritenuto di dover confermare per l’anno 2005 l’aliquota per tutte le unità immobiliari del 5,50 per mille e le aliquote ridotte per le altre categorie previste dal Regolamento ICI sopra richiamato;
Visto il Decr. Leg. N. 504/92 e successive modifiche;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali Decr. Leg. 267/2000 – art. 42 – 48 – 117;
Vista la Legge 23 dicembre 1996 n. 662;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile espresso ai sensi dell’art. 49 Decr. Leg. 267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi:
1) di stabilire, confermando l’aliquota ICI – imposta comunale sugli immobili con effetto dal 1 gennaio 2005:
a) aliquota unica da applicare a tutti i soggetti passivi ed a tutti gli immobili 5,50 per mille;
b) aliquota 4 per mille per le giovani coppie come previsto dall’art. 6 comma 4 del regolamento ICI richiamato in premessa;
c) aliquota 4 per mille per proprietari anziani o disabili ricoverati presso Istituti per immobili concessi in uso gratuito a familiari;
d) aliquota 3 per mille per i proprietari che abbiano eseguito opere di ristrutturazione straordinaria rivolte al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o all’utilizzo di sottotetti per un periodo di 3 anni dalla fine dei lavori.
2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale, già stabilita per legge in € 103,29, agli effetti rispettivamente, degli art. 06 e 08 del Decr. Legs. 30.12.1992 n. 504 istitutivo del tributo e successive modificazioni.
3) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1° nonché delle detrazioni di cui al capo 4 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
4) di riservarsi l’adozione di provvedimenti, per l’iscrizione nel bilancio di previsione dal fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario dell’imposta e al responsabile dell’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
6) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile.