DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 23 DICEMBRE 2004

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il titolo 1° - cap. 1° del D.Lgs. 504/92 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobile (I.C.I.);

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. citato e successive modificazioni, il quale prevede che il Comune, con apposito atto deliberativo, determini l’aliquota dell’Imposta che non deve comunque essere inferiore al 4 e non superiore al 7 per mille;

ATTESO che la predetta aliquota può essere diversificata entro i predetti limiti con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

VISTO l’art. 8 – comma 2 – del D.Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni con il quale si dispongono le riduzioni e detrazioni di imposta;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 20.12.2003 con la quale si è provveduto a determinare l’aliquota ICI per l’anno 2004 nella misura indifferenziata del 5,50 per mille demandando al Consiglio Comunale le detrazioni di imposta ad integrazione delle norme regolamentari vigenti;

RITENUTO di confermare per l’anno 2005 la medesima aliquota ICI applicata per il 2004 nella misura indifferenziata del 5,50 per mille, lasciando le detrazioni d’imposta applicate nel 2004 integrative del vigente regolamento, come da deliberazione consigliare n. 11 del 31.03.2003 e di seguito riportate:

  1. di applicare in 103,29.= fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando tale detrazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa esplicito riferimento all’Art. 9 del vigente Regolamento applicativo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
  2. di stabilire in 154,94.= la detrazione d’imposta per l’abitazione principale per i cittadini anziani residenti, proprietari dell’immobile occupato, di età non inferiore a 65 anni con un reddito annuo non superiore ad euro 6.197,48.= e per i cittadini della medesima fascia di età in qualità di proprietari dell’immobile occupato e solo dell’immobile stesso la cui rendita catastale del fabbricato medesimo non sia superiore a 413,17.=;

RISERVATASI di modificare la presente delibera di conferma dell’ICI eventualmente, dopo l’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2005, introducendo, a seguito di opportuna valutazione, una differenziazione ICI per le seconde case;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli Articoli 42 e 48 che disciplinano le competenze in materia di applicazione dei tributi comunali;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

  1. di confermare per l’anno 2005 nella misura indifferenziata del 5,50 per mille l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili in ambito comunale;
  2. di determinare per l’anno 2005 le seguenti detrazioni d’imposta:

  1. di applicare in 103,29.= fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando tale detrazione al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa esplicito riferimento all’Art. 9 del vigente Regolamento applicativo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
  2. di stabilire in 154,94.= la detrazione d’imposta per l’abitazione principale per i cittadini anziani residenti, proprietari dell’immobile occupato, di età non inferiore a 65 anni con un reddito annuo non superiore ad euro 6.197,48.= e per i cittadini della medesima fascia di età in qualità di proprietari dell’immobile occupato e solo dell’immobile stesso la cui rendita catastale del fabbricato medesimo non sia superiore a 413,17.=;

 

  1. di prevedere, per l’applicazione dell’aliquota deliberata, un introito presunto pari a 826.331,00.= da iscriversi nel bilancio previsionale 2005;
  2. di confermare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento riguardante l’applicazione dell’I.C.I.;
  3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 – comma 4 – del D.Lgs. n. 446/1997.

 

LA GIUNTA COMUNALE

- stante l’urgenza di provvedere,

- con separata ed unanime votazione,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.