IL CONSIGLIO COMUNALE
sentito il relatore Assessore Sig.ra Celestina Villa;
DECISIONE
Determinare , per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti
misure:
- aliquota ordinaria del 7 per mille;
- aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio del Comune, per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze;
- aliquota del 5 per mille in favore della abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il secondo
grado in linea retta e collaterale (figli – genitori – nipoti – fratelli – sorelle);
- aliquota del 4,5 per mille in favore delle ONLUS e degli Enti senza scopo di lucro;
- aliquota del 2,5 per mille in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di
abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale ai sensi dell’articolo 2 –
comma 4 – della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate;
- aliquota del 5 per mille per le botteghe e le attività storiche.
RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA
Detrazione ordinaria per abitazione principale e sue pertinenze:
il contribuente ha diritto ad una detrazione dall’impostaper l’unità immobiliare usata come abitazione principale, cioè, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica, di
€103,29 annui, secondo i mesi dell’utilizzo. La detrazione, in caso di più contribuenti residenti, deveessere suddivisa in parti uguali tra loro, prescindendo dalla quota di proprietà. È considerata abitazione principale
anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo
permanente in istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata. A decorrere dall’anno 2008, il contribuente
che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, calcola l’imposta applicando l’aliquota del
5‰, la detrazione di
€103,29 più la detrazione “statale” descritta al punto seguente. Solo in questo caso le detrazionivanno calcolate in proporzione alla quota di possesso. Questa agevolazione si applica a condizione che il contribuente
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricati destinati ad abitazione e situati
nel Comune di Cremona.
Ulteriore detrazione “statale” per abitazione principale e sue pertinenze:
a decorrere dall’anno 2008 è prevista unaulteriore detrazione per l’abitazione principale pari all’1,33‰ della base imponibile, con un tetto di
€200,00; sonoescluse le categorie catastali A1, A8 e A9. Anche questa detrazione è rapportata ai mesi di utilizzo e, in caso di più contribuenti
residenti, deve essere divisa in parti uguali tra loro, non considerando la quota di proprietà. Non si applica nel
caso di anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero e nel caso di concessione in uso gratuito a parenti.
Maggiore detrazione comunale per abitazione principale e sue pertinenze:
la detrazione per abitazione principaleè aumentata da
€103,29 fino a €258,23 (come da tabella sotto riportata) in favore dei proprietari, o titolari didiritto di abitazione o di usufrutto, di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente caratteristiche
non di lusso, compresa cioè nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, e con reddito lordo, riferito al
nucleo familiare risultante in anagrafe, non superiore a:
REDDITO DETRAZIONE
Fino a € 11.727,80 € 258,23
Da € 11.727,81 a € 14.659,78 € 206,58
Da € 14.659,79 a € 17.591,17 € 154,94
Questi limiti di reddito sono aumentati di ulteriori €1.549,37 per ogni familiare a carico o nullatenente. I limiti di redditosono annualmente rivalutati dalla Giunta Comunale in base all'indice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I soggetti con i requisiti richiesti, che intendono avvalersi di questo vantaggio, devono presentare apposita certificazione
in carta semplice entro il 31 dicembre di ogni anno di imposta. I modelli per la certificazione sono disponibili
presso l’Ufficio Servizi ai Contribuenti e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Detrazione per abitazione data in uso gratuito: i contribuenti che cedono in uso gratuito un’abitazione ad un parente
possono avere la detrazione solo nel caso in cui la detrazione non venga già utilizzata per la propria abitazione
principale. Ad esempio: se il contribuente possiede due abitazioni, di cui una data in uso gratuito ed una destinata a
propria dimora, può godere della detrazione esclusivamente per l'immobile adibito a propria dimora.
Fabbricati inagibili o inabitabili:
sono inagibili o inabitabili i fabbricati con un notevole degrado fisico (immobilidiroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non
superabile con interventi di semplice manutenzione). Il ripristino di questi fabbricati è soggetto ad interventi di recupero
(Legge 5.8.78 n° 457, art.31, comma1, lett. c, d, e). L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati, dal mese in cui vengono denunciate tali condizioni e fino alla data degli
eventuali lavori di ripristino. Il contribuente deve essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità
accertata dall’Ufficio tecnico comunale o in alternativa della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n.445. Tale documentazione va allegata alla Dichiarazione ICI da presentare l’anno successivo.
ONLUS ed Enti non commerciali:
l’esenzione relativa all’immobile occupato da ONLUS e Enti non commerciali in cuisi svolge una delle attività indicate nel d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 - comma 1, lett.i), si applica
solo ai fabbricati da essiutilizzati e posseduti.
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in personegiuridiche di diritto privato pagano un’imposta ridotta del 35% (d.Lgs. 4 maggio 2001, n.207 art. 4 - comma 5).