IL CONSIGLIO COMUNALE

sentito il relatore Assessore Sig.ra Celestina Villa;

DECISIONE

Determinare , per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti

misure:

- aliquota ordinaria del 7 per mille;

- aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle

cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio del Comune, per l’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze;

- aliquota del 5 per mille in favore della abitazioni date in uso gratuito a parenti entro il secondo

grado in linea retta e collaterale (figli – genitori – nipoti – fratelli – sorelle);

- aliquota del 4,5 per mille in favore delle ONLUS e degli Enti senza scopo di lucro;

- aliquota del 2,5 per mille in favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di

abitazione principale alle condizioni definite dall’accordo territoriale ai sensi dell’articolo 2 –

comma 4 – della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate;

- aliquota del 5 per mille per le botteghe e le attività storiche.

 

RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Detrazione ordinaria per abitazione principale e sue pertinenze: il contribuente ha diritto ad una detrazione dall’imposta

per l’unità immobiliare usata come abitazione principale, cioè, salvo prova contraria, quella di residenza

anagrafica, di 103,29 annui, secondo i mesi dell’utilizzo. La detrazione, in caso di più contribuenti residenti, deve

essere suddivisa in parti uguali tra loro, prescindendo dalla quota di proprietà. È considerata abitazione principale

anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo

permanente in istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata. A decorrere dall’anno 2008, il contribuente

che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti

civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, calcola l’imposta applicando l’aliquota del

5‰, la detrazione di 103,29 più la detrazione “statale” descritta al punto seguente. Solo in questo caso le detrazioni

vanno calcolate in proporzione alla quota di possesso. Questa agevolazione si applica a condizione che il contribuente

non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricati destinati ad abitazione e situati

nel Comune di Cremona.

Ulteriore detrazione “statale” per abitazione principale e sue pertinenze: a decorrere dall’anno 2008 è prevista una

ulteriore detrazione per l’abitazione principale pari all’1,33‰ della base imponibile, con un tetto di 200,00; sono

escluse le categorie catastali A1, A8 e A9. Anche questa detrazione è rapportata ai mesi di utilizzo e, in caso di più contribuenti

residenti, deve essere divisa in parti uguali tra loro, non considerando la quota di proprietà. Non si applica nel

caso di anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero e nel caso di concessione in uso gratuito a parenti.

Maggiore detrazione comunale per abitazione principale e sue pertinenze: la detrazione per abitazione principale

è aumentata da 103,29 fino a 258,23 (come da tabella sotto riportata) in favore dei proprietari, o titolari di

diritto di abitazione o di usufrutto, di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed avente caratteristiche

non di lusso, compresa cioè nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, e con reddito lordo, riferito al

nucleo familiare risultante in anagrafe, non superiore a:

                            REDDITO                                       DETRAZIONE

                      Fino a € 11.727,80                                  € 258,23

            Da € 11.727,81  a  € 14.659,78                          € 206,58

            Da € 14.659,79  a  € 17.591,17                          € 154,94

Questi limiti di reddito sono aumentati di ulteriori 1.549,37 per ogni familiare a carico o nullatenente. I limiti di reddito

sono annualmente rivalutati dalla Giunta Comunale in base all'indice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I soggetti con i requisiti richiesti, che intendono avvalersi di questo vantaggio, devono presentare apposita certificazione

in carta semplice entro il 31 dicembre di ogni anno di imposta. I modelli per la certificazione sono disponibili

presso l’Ufficio Servizi ai Contribuenti e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Detrazione per abitazione data in uso gratuito: i contribuenti che cedono in uso gratuito un’abitazione ad un parente

possono avere la detrazione solo nel caso in cui la detrazione non venga già utilizzata per la propria abitazione

principale. Ad esempio: se il contribuente possiede due abitazioni, di cui una data in uso gratuito ed una destinata a

propria dimora, può godere della detrazione esclusivamente per l'immobile adibito a propria dimora.

Fabbricati inagibili o inabitabili: sono inagibili o inabitabili i fabbricati con un notevole degrado fisico (immobili

diroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non

superabile con interventi di semplice manutenzione). Il ripristino di questi fabbricati è soggetto ad interventi di recupero

(Legge 5.8.78 n° 457, art.31, comma1, lett. c, d, e). L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili

o inabitabili e di fatto non utilizzati, dal mese in cui vengono denunciate tali condizioni e fino alla data degli

eventuali lavori di ripristino. Il contribuente deve essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità

accertata dall’Ufficio tecnico comunale o in alternativa della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.

28/12/2000 n.445. Tale documentazione va allegata alla Dichiarazione ICI da presentare l’anno successivo.

ONLUS ed Enti non commerciali: l’esenzione relativa all’immobile occupato da ONLUS e Enti non commerciali in cui

si svolge una delle attività indicate nel d.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7 - comma 1, lett.i), si applica solo ai fabbricati da essi

utilizzati e posseduti.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in persone

giuridiche di diritto privato pagano un’imposta ridotta del 35% (d.Lgs. 4 maggio 2001, n.207 art. 4 - comma 5).