Aliquote

- Ordinaria: 7 ‰
- Abitazione principale e sue pertinenze (1): 5,00 ‰
- Abitazioni non locate: 9,00‰
- Abitazioni locate (2): 2,50‰
- ONLUS ed Enti non commerciali: 4,50‰
- Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (figli e genitori, figli dei figli, sorelle, fratelli, nonni): 5‰
- Botteghe storiche di Cremona (a condizione che l'esercente l'attività sia anche il proprietario dell'immobile): 5‰

(1) Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del Codice Civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della unità adibita ad abitazione principale.

(2) Il 2,50‰ si applica alle abitazioni locate ai sensi dell'art. 2 c.4 della Legge 431/98, e cioè quelle per la cui locazione è stato stipulato un contratto in base all'accordo territoriale del Comune di Cremona sottoscritto dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per la determinazione di canoni agevolati, comprese le abitazioni locate ad uso transitorio a studenti universitari.


 

Detrazione per abitazione principale


Al contribuente spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale pari a € 103,29 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione.
La detrazione, in caso di più contribuenti dimoranti, deve essere suddivisa in parti uguali tra loro, prescindendo dalla quota di proprietà.
E' considerata abitazione principale anche quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in modo permanente in Istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

E' possibile usufruire di questa detrazione anche per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (figli e genitori, figli dei figli, sorelle, fratelli, nonni).

 

Maggiore detrazione per abitazione principale


E' concesso l'aumento della detrazione di € 103,29 (importo della detrazione per abitazione principale) fino a € 258,23 in favore delle persone proprietarie, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ed avente caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, con reddito lordo riferito alla famiglia anagrafica, così come da paragrafo seguente.

rapporto reddito - detrazione


Reddito fino a € 11.239,54 = detrazione di € 258,23

Reddito da € 11.239,55 a € 14.049,45 = detrazione di € 206,58

Reddito da € 14.049,46 a € 16.859,31 = detrazione di € 154,94

Tali limiti di reddito sono elevati di ulteriori € 1.549,37 per ogni altro familiare a carico o nullatenente. Il limite di reddito di cui sopra sarà annualmente rivalutato dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione degli indici ISTAT.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proprozionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Le medesime detrazioni si applicano anche:

- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai sensi della Legge 662/96.