COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

 

Originale

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N. 17 del 25/01/2005

 

 

OGGETTO:

Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote per l'anno 2005.

 

 

L'anno duemilacinque, addì  venticinque del mese di gennaio  alle ore 21,00, nella sala della adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

 

MONTAGNINI Guido

Sindaco

SI

FAVERZANI Ferruccio

Assessore

SI

MONFREDINI Annunzio

Assessore

SI

GAROLI Gian Pietro

Assessore

SI

MOMBELLI Pier Luigi

Assessore Esterno

SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.  Dr. Ennio Zaniboni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guido Montagnini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

 

 


OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote per l'anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

 

·        che l'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1°, capo 1°, del D.Lgs. 30.12.1992, 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

·        che l'art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all'ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

·        che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

PRESO ATTO che gli artt. 52, 58 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.11.1997 hanno ampliato la sfera dell'autonomia impositiva locale, introducendo nell'ordinamento tributario la facoltà per i Comuni di disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 44 del 30.11.2004, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

 

CONSIDERATO che sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

 

a)    nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)   in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

VALUTATE le effettive esigenze di bilancio e le implicazioni di carattere economico-sociale derivanti dall'applicazione della stessa imposta;

 

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448 dove si prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e i servizi locali compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

VISTO il D.L. n. 314 del 30.12.2004 pubblicato sulla G.U. 31.12.2004 n. 306 che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2005 al 28.2.2005;

 

VISTA la legge n. 448 del 28.12.2001;

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

VISTO l’art. 30 del vigente Statuto Comunale;

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

 

D E L I B E R A

 

1.      di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005:

1)      aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 (sei) per mille;

 

2)   aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 3,5 (tre virgola cinque) per mille

b)  al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico:

    3,5 (tre virgola cinque) per mille

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3,5 (tre virgola cinque) per mille

d) all'utilizzo di sottotetti: 3,5 (tre virgola cinque) per mille

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

3)   aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 (sei virgola cinque) per mille;

 

2.      per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

3.      dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento comunale di applicazione dell'imposta;

 

4.      L’importo della detrazione per abitazione principale è elevato ad €. 155,00 in presenza delle seguenti condizioni:

1.    Età: ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta;

2.    Proprietà o titolarità di diritto reale di godimento di unico immobile di categoria catastale A2-A3-A4-A5-A6 adibito ad abitazione principale con eventuale pertinenza;

3.    di non possedere altri fabbricati e/o terreni nel Comune di Casalbuttano ed Uniti né in altri Comuni;

4.    Reddito imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi riferito all’anno precedente del periodo d’imposta non superiore a:

- €. 10.850,00       per 1 componente il nucleo familiare;

- €. 14.470,00       per 2 componente il nucleo familiare;

- €. 14.980,00       per 3 componente il nucleo familiare;

- €. 15.500,00       per 4 componente il nucleo familiare ed oltre.

 

Per fruire della suddetta maggiore detrazione gli interessati dovranno presentare obbligatoriamente apposita domanda entro il mese di giugno del periodo di imposta di riferimento, su modello predisposto dall’Ufficio Tributi e con allegato idonea documentazione (copia mod. 730 – mod. unico (ex 740) – Cud (ex mod. 101 o 201) riferito all’anno precedente il periodo d’imposta di riferimento).

La maggiore detrazione verrà applicata in presenza di tutte le condizioni sopra riportate;

 

5.      di rinviare al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in parola;

 

6.      si dà atto che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

7.      di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

 

8.      di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

 

 

                                                                                              Allegato alla delibera

                                                                                              di G.C. n. 17 del 25.1.2005

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                       Zaniboni dr. Ennio

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

 

Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote per l’anno 2005.

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                          (Nicoletta Passeri)

 

                                                                                                    ______________________

 

Casalbuttano ed Uniti, 25.1.2005

 

 

 

  


Approvato e sottoscritto

 

IL SINDACO

 Guido Montagnini

   IL SEGRETARIO COMUNALE

   Dr. Ennio Zaniboni

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

 

La suestesa deliberazione:

 

·         ai sensi dell’art. 124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

·         è trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

 

Casalbuttano, _______________

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

  Dr. Ennio Zaniboni

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Casalbuttano, _______________

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ennio Zaniboni