DELIBERA
- di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili insistenti sul territorio di questo Comune nella misura del 5,50 sulla prima casa, con la conferma della detrazione di Euro 103,30 per la prima casa ed un’ulteriore detrazione pari a Euro 129,11 in favore dei nuclei familiari di cui faccia parte un portatore grave di handicap psichico o di carattere motorio riconosciuto come tale dalla competente Autorità Sanitaria;
- di confermare l’aliquota sui restanti immobili, al 6,50 per mille;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 24.12.2007 n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), si prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 e che l’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;
- di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), la minore imposta che deriverà dall’applicazione del su citato comma 5 dell’art. 1 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), sarà rimborsata con oneri a carico del Bilancio dello Stato.