COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona
CODICE ENTE: 10817 1
DELIBERAZIONE N°2
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 2 del 16/06/2011
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE/DETRAZIONI ANNO 2011. DETERMINAZIONE VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI PER L’ANNO 2011.
L’anno DUEMILAUNDICI addì SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
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PRESEN. |
ASSENTI |
1) LUPI PIERA |
SINDACO |
X |
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2) BERTOLETTI MARCO |
CONSIGLIERE MAG. |
X |
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3) ALBERTI MANUELA |
CONSIGLIERE MAG. |
X |
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4) NAVARRA FABIO |
CONSIGLIERE MAG. |
X |
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5) PICCININI GIOVANNI |
CONSIGLIERE MAG. |
X |
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6) RONGONI ANTONIO |
CONSIGLIERE MAG. |
X |
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7) DELLABONA DANIELE |
CONSIGLIERE MAG. |
X |
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8) CONZADORI CLAUDIA |
CONSIGLIERE MAG. |
X |
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9) CAPRA PIETRO |
CONSIGLIERE MAG. |
X |
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10) MORELLI DIEGO |
CONSIGLIERE MIN. |
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X |
11) CORINI LUIGI |
CONSIGLIERE MIN. |
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X |
12) BOTTARELLI DANICA ROSA |
CONSIGLIERE MIN. |
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X |
13) PERI OMOBONO |
CONSIGLIERE MIN. |
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X |
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Totali |
9 |
4 |
Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE, Sig. Dott.ssa PELIZZONI CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza,
Si dà atto della presenza in aula dell’Assessore Esterno Sig. Rossi Luigi, che ha diritto di parola, ma non di voto.
VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale istituisce a decorrere dall’anno 1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
VISTA la formulazione dell’art.6 del decreto Legislativo 504/1992 così come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge 23/12/1996 n.662 che attribuisce al Comune il potere di deliberare l’adozione delle aliquote I.C.I. applicabili nel corso del successivo periodo d’imposta;
VISTI altresì:
- l’art.27, comma 8, della Legge 23.12.2001 n.448, modificando l’art.53 della legge 23.12.2000, n.388 ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;
- la legge 27/12/2006, n.296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;
- il Decreto del M.I. del 16/03/2011 che ha ulteriormente prorogato al 30/06/2011 il termine di approvazione del bilancio 2011;
- l’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 il quale ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- il comma 156, art.1, della Legge Finanziaria 2007 (L.296/06), che stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote I.C.I. è il Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art.42 del Testo Unico sugli enti locali D.Lgs.267/00;
ACCERTATO pertanto che la determinazione delle aliquote I.C.I. è di competenza del Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 1 comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo di utilizzo;
TENUTO conto:
- del disposto dell’art.1, comma 7, del D.L.93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall’art. 77 bis, comma 30, della Legge 133/2008 di conversione del D.L.112/2008, che dispone, dall’entrata in vigore del Decreto legge (19.05.2008) anche nel 2010 e 2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alle tasse rifiuti solidi urbani;
- dell’art.1, comma 123, della legge n.220 del 13/12/2010 (Legge di stabilità 2011) che conferma la suddetta sospensione sno all’attuazione del federalismo fiscale;
DATO ATTO:
- che con deliberazione di C.C. n.6 del 20/03/2008, esecutiva ai sensi di legge:
A) venivano riconfermate per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. anno 2007 nella misura del 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e del 5‰ per tutti gli altri immobili;
B) veniva confermata in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;
C) venivano determinati i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2008;
- che con delibera di C.C. n.3 del 21/02/2009, esecutiva ai sensi di legge:
A) venivano riconfermate per l’anno 2009 le aliquote I.C.I. vigenti nella misura del 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (per le fattispecie non esenti) e del 5‰ per tutti gli altri immobili;
B) veniva confermata in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale (per le fattispecie non esenti);
C) venivano determinati i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2009;
- che con delibera di C.C. n.10 del 30/04/2010, esecutiva ai sensi di legge:
A) venivano riconfermate per l’anno 2010 le aliquote I.C.I. vigenti nella misura del 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (per le fattispecie non esenti) e del 5‰ per tutti gli altri immobili;
B) veniva confermata in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale (per le fattispecie non esenti);
C) venivano determinati i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2010;
VISTA la deliberazione n.108 del 18/12/2010 con la quale
RITENUTO, per assicurare il fabbisogno necessario per l’equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2011, confermare le aliquote/detrazioni I.C.I. per l’anno 2011 nella misura dell’anno 2010 (come proposto dalla G.C. con l’atto sopraccitato) ed in dettaglio:
- 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti);
- 5‰ per tutti gli altri immobili
- detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale: € 103,29 (solo per le fattispecie non esenti);
DATO ATTO che l’applicazione di dette aliquote/detrazioni comportano una entrata per I.C.I. anno 2011 prevista in € 75.000,00, facendo constatare che tale somma è necessaria ad assicurare l’equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2011;
RIBADITO altresì che con la deliberazione n.108 del 18/12/2010
DATO ATTO che con delibere di G.C. n.61 del 19/06/2009 è stato designato il responsabile per la gestione dell’imposta comunale sugli immobili;
ATTESO che alla presente deliberazione occorre garantire adeguate forme di pubblicità allo scopo di consentire ai contribuenti l’esatta conoscenza delle aliquote vigenti;
RICHIAMATA in proposito la circolare 16 aprile 2003 n.3 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale è stata prevista la forma di pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali;
VISTI:
- il T.U.E.L. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;
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- la legge 244/2007;
- il regolamento di contabilità comunale;
- la legge di stabilità 2011;
- la deliberazione n.1004/2009 della Corte dei Conti della Lombardia;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 in ordine alla regolarità tecnico contabile della suddetta proposta deliberativa da parte del Responsabile Servizio Finanziario;
CON VOTI favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno resi nei modi e nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, come proposto dalla Giunta Comunale, le aliquote/detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011, nella stessa misura del precedente anno e come di seguito indicato:
- 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti);
- 5‰ per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);
-detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale: € 103,29 (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti);
2. DI DARE ATTO che a seguito dell’applicazione I.C.I. con le modalità di cui sopra si prevede un introito, per l’anno 2011, di € 75.000,00 e che tale introito è necessario per assicurare l’equilibrio finanziario del bilancio comunale;
3. DI FAR PROPRIA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.108 del 18/12/2010, in ordine alla determinazione valore aree fabbricabili ai fini I.C.I., valore ai soli effetti di un’autolimitazione al potere di accertamento I.C.I., nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili, laddove esso venga dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quello ivi stabilito (allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso), come di seguito riportato:
Aree residenziali all’interno di Piano Esecutivo in assenza dell’approvazione di Piano di lottizzazione e non ancora convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “C residenziale di espansione” non ancora attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi non provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 25,50 (venticinque/50 centesimi);
Aree residenziali all’interno di Piano Esecutivo con Piano di lottizzazione approvato ed ultimato e già convenzionate si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “C residenziale di espansione” già attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi complete di tutte le urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 50,50 (cinquanta/50 centesimi);
Aree residenziali esistenti in zone di ristrutturazione e recupero e di completamento si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “B1 di ristrutturazione e recupero” e zona “B2 di completamento semintensivo” che sono parte del tessuto urbano esistente, urbanizzate ma non ancora edificate con capacità insediativa propria mediante intervento diretto con permesso di costruire o D.I.A. aventi un indice di edificabilità pari a 2,00 mc/mq per la zona B1 e 1,50 mc/mq per la zona B2. Dette aree, considerato che possiedono caratteristiche normative tipologiche simili alle zone “C”, e sono già servite da tutti i servizi primari, viabilità ecc., sulla base delle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 50,50 (cinquanta/50 centesimi);
Aree artigianali/industriali all’interno di Piano Esecutivo in assenza dell’approvazione di Piano di lottizzazione e non ancora convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “D1 produttiva esistente e di saturazione” e zona “D2 di espansione” non ancora attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi non provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 20,00 (venti/00 centesimi);
Aree artigianali/industriali all’interno di Piano Esecutivo con Piano di lottizzazione approvato ed ultimato e già convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “D1 produttiva esistente e di saturazione” e zona “D2 di espansione” già attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi complete di tutte le urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 39,00 (trentanove/00 centesimi);
4. DI DARE ATTO che, come stabilito con atto di C.C. n. 10 del 20/03/2008, non sono dovuti versamenti nè rimborsi di imposta, complessivamente dovuta nell’anno, di importo inferiore a € 12,00;
5. DI MANDARE copia del presente all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Tributi ed al Concessionario della riscossione per la circoscrizione ove è compreso il Comune di Volongo per quanto di rispettiva competenza;
6. DI TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze ai sensi della circolare Ministero dell’Economia Finanze 16/04/2003 n. 3 per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali;
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.172 del T.U.E.L. costituisce “altro allegato al bilancio di previsione”;
8. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento rispetta il blocco delle tariffe tributarie imposto dall’art.77 bis, comma 30, della legge 6 agosto 2008 n.133, così come confermato dall’art.1, comma 123, della legge 220/2010.
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con separata votazione con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno su n.9 consiglieri presentai e votanti
D I C H I A R A
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000-T.U.E.L.
Letto, approvato e sottoscritto.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124, comma 1, D.Lgs.267/00)
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.
Volongo, lì 17/06/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia
Volongo, lì 17/06/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia
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Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.
Volongo, lì 27/06/2011