COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

COPIA

 

                                                                                                          CODICE ENTE: 10817 1

                                                                                                          DELIBERAZIONE N°10

 

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Sessione ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

 

10 del 30/04/2010

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE/DETRAZIONI ANNO 2010. DETERMINAZIONE VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI PER L’ANNO 2010.

 

 

L’anno DUEMILADIECI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:

 

 

 

PRESEN.

ASSENTI

1) LUPI PIERA

SINDACO

X

 

2) BERTOLETTI MARCO

CONSIGLIERE MAG.

X

 

3) ALBERTI MANUELA

CONSIGLIERE MAG.

X

 

4) NAVARRA FABIO

CONSIGLIERE MAG.

X

 

5) PICCININI GIOVANNI

CONSIGLIERE MAG.

X

 

6) RONGONI ANTONIO

CONSIGLIERE MAG.

X

 

7) DELLABONA DANIELE

CONSIGLIERE MAG.

X

 

8) CONZADORI CLAUDIA

CONSIGLIERE MAG.

X

 

9) CAPRA PIETRO

CONSIGLIERE MAG.

X

 

10) MORELLI DIEGO

CONSIGLIERE MIN.

 

X

11) CORINI LUIGI

CONSIGLIERE MIN.

 

X

12) BOTTARELLI DANICA ROSA

CONSIGLIERE MIN.

 

X

13) PERI OMOBONO

CONSIGLIERE MIN.

 

X

 

                      Totali

9

4

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE, Sig. Dott.ssa PELIZZONI CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza, la Dott.ssa PIERA LUPI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

 

 

 

 

Si dà atto della presenza in aula dell’Assessore Esterno Sig. Rossi Luigi, che ha diritto di parola, ma non di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale istituisce a decorrere dall’anno   1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

VISTA la formulazione dell’art.6 del decreto Legislativo 504/1992 così come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge 23/12/1996 n.662 che attribuisce al Comune il potere di deliberare l’adozione delle aliquote I.C.I. applicabili nel corso del successivo periodo d’imposta;

 

VISTI altresì:

 

-    l’art.27, comma 8, della Legge 23.12.2001 n.448, modificando l’art.53 della legge 23.12.2000, n.388 ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

-    la legge 27/12/2006, n.296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

 

-    il Decreto del M.I. del 17/12/2009 che ha prorogato al 30/04/2010 il termine di approvazione del bilancio 2010;

 

-    l’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 il quale ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

-    il comma 156, art.1,  della Legge Finanziaria 2007 (L.296/06), che stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote I.C.I. è il Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art.42 del Testo Unico sugli enti locali D.Lgs.267/00;

 

ACCERTATO pertanto che la determinazione delle aliquote I.C.I. è di competenza del Consiglio Comunale;

 

VISTO l’art. 1 comma 7 del decreto legge  27 maggio 2008 n. 93 convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  rapportata al periodo di utilizzo;

 

TENUTO conto del disposto dell’art.1, comma 7, del D.L.93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall’art. 77 bis, comma 30, della Legge 133/2008 di conversione del D.L.112/2008, che dispone, dall’entrata in vigore del Decreto legge (19.05.2008) anche nel 2010 e 2011 ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se realizzato prima, la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alle tasse rifiuti solidi urbani;

 

DATO ATTO:

- che con deliberazione di C.C. n.6 del 20/03/2008, esecutiva ai sensi di legge:

A) venivano riconfermate per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. anno 2007 nella misura del 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e del 5‰ per tutti gli altri immobili;

B)      veniva confermata in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;

C)      venivano determinati i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2008;

- che con delibera di C.C. n.3 del 21/02/2009, esecutiva ai sensi di legge:

A)      venivano riconfermate per l’anno 2009 le aliquote I.C.I. vigenti nella misura del 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (per le fattispecie non esenti) e  del 5‰ per tutti gli altri immobili;

B)      veniva confermata in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale (per le fattispecie non esenti);

C)      venivano determinati i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2009;

 

VISTA la deliberazione n.23 del 10/03/2010 con la quale la Giunta Comunale ha proposto le aliquote I.C.I., la relativa detrazione d’imposta per l’anno 2010 ed il valore delle aree fabbricabili  al fine della stesura dello schema del Bilancio Preventivo 2010;

 

RITENUTO, per assicurare il fabbisogno necessario per l’equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2010, confermare le aliquote/detrazioni  I.C.I. per l’anno 2010 nella misura dell’anno 2009 (come proposto dalla G.C. con l’atto sopraccitato) ed in dettaglio:

- 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo ed    esclusivamente  per le fattispecie non esenti);

-  5‰ per tutti gli altri immobili

- detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale: € 103,29 (solo per le fattispecie non esenti);

 

DATO ATTO che l’applicazione di dette aliquote/detrazioni comportano una entrata per I.C.I. anno 2010 prevista in € 79.000,00, facendo constatare che tale somma è necessaria ad assicurare l’equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2010;

 

 

RIBADITO altresì che con la deliberazione n.23 del 10/03/2010 la Giunta Comunale ha proposto altresì  i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2010 e ritenuti di farli propri in questo consesso;

 

DATO ATTO che con delibere di G.C. n.61 del 19/06/2009 è stato designato il responsabile per la gestione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTI:

- il T.U.E.L. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 296/2006;

- la legge 244/2007;

- il regolamento di contabilità comunale;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 in ordine alla regolarità tecnico contabile della suddetta proposta deliberativa da parte del Responsabile Servizio Finanziario;

 

CON VOTI  favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno resi nei modi e nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti e votanti;

 

DELIBERA

 

1.        DI APPROVARE,  come proposto dalla Giunta Comunale, le aliquote/detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010, nella stessa misura del precedente anno e come di seguito indicato:

- 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo ed  esclusivamente per le fattispecie non esenti);

       - 5‰ per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);

       -detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale: € 103,29 (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti);

 

2.       DI DARE ATTO che a seguito dell’applicazione I.C.I. con le modalità di cui sopra si prevede un introito, per l’anno 2010, di € 79.000,00 e che tale introito è necessario  per assicurare l’equilibrio finanziario del bilancio comunale;

 

3.       DI FAR PROPRIA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 10/03/2010, in ordine alla determinazione valore aree fabbricabili ai fini I.C.I., valore ai soli effetti di un’autolimitazione al potere di accertamento I.C.I., nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili, laddove esso venga dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quello ivi stabilito (allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso), come di seguito riportato:

 

Aree residenziali all’interno di Piano Esecutivo in assenza dell’approvazione di Piano di lottizzazione e non ancora convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “C residenziale di espansione” non ancora attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi non provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 24,00 (ventiquattro/00 centesimi);

 

Aree residenziali all’interno di Piano Esecutivo con Piano di lottizzazione approvato ed ultimato e già convenzionate si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “C residenziale di espansione” già attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi complete di tutte le urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 48,00 (quarantotto/00 centesimi);

 

Aree residenziali esistenti in zone di ristrutturazione e recupero e di completamento si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “B1 di ristrutturazione e recupero” e zona “B2 di completamento semintensivo” che sono parte del tessuto urbano esistente, urbanizzate ma non ancora edificate con capacità insediativa propria mediante intervento diretto con permesso di costruire o D.I.A. aventi un indice di edificabilità pari a 2,00 mc/mq per la zona B1 e 1,50 mc/mq per la zona B2. Dette aree, considerato che possiedono caratteristiche normative tipologiche simili alle zone “C”, e sono già servite da tutti i servizi primari, viabilità ecc., sulla base delle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 48,00 (quarantotto/00 centesimi);

 

Aree artigianali/industriali all’interno di Piano Esecutivo in assenza dell’approvazione di Piano di lottizzazione e non ancora convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “D1 produttiva esistente e di saturazione” e zona “D2 di espansione” non ancora attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi non provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 19,00 (diciannove/00 centesimi);

 

Aree artigianali/industriali all’interno di Piano Esecutivo con Piano di lottizzazione approvato ed ultimato e già convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “D1 produttiva esistente e di saturazione” e zona “D2 di espansione” già attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi complete di tutte le urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 37,00 (trentasette/00 centesimi);

 

4. DI DARE ATTO che, come stabilito con atto di C.C. n. 10 del 20/03/2008, non sono dovuti versamenti nè rimborsi  di imposta, complessivamente dovuta nell’anno,  di importo inferiore  a € 12,00;

 

5. DI MANDARE copia del presente all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Tributi ed al Concessionario della riscossione per la circoscrizione ove è compreso il Comune di Volongo per quanto di rispettiva competenza;

 

6. DI TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze ai sensi della circolare Ministero dell’Economia Finanze  16/04/2003 n. 3 per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali;

 

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.172 del T.U.E.L. costituisce “altro allegato al bilancio di previsione”.

 

Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con separata votazione con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti nessuno su n.9 consiglieri presentai e votanti

 

D I C H I A R A

 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000-T.U.E.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SINDACO PRESIDENTE                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

    F.to Dott.ssa Lupi Piera                                                    F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124, comma 1, D.Lgs.267/00)

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai  sensi dell’art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.

Volongo, lì 03/05/2010

 

           

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pelizzoni Claudia

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 

Volongo, lì 03/05/2010

            Il Segretario Comunale

           Dott.ssa Pelizzoni Claudia

 

 

______________________________________________________________________________________

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00)

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

                                                                      

Volongo, lì _____________

Il Segretario Comunale