COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

ORIGINALE

 

                                                                                                          CODICE ENTE: 10817 1

                                                                                                          DELIBERAZIONE N° 3

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Sessione straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

 

N°3 del 21/02/2009

 

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.): DETERMINAZIONE ALIQUOTE/DETRAZIONI ANNO 2009 – DETERMINAZIONE VALORE AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I. PER L’ANNO 2009.

 

L’anno DUEMILANOVE addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 11,00 nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:

 

 

 

PRESEN.

ASSENTI

1) MORELLI DIEGO

SINDACO

X

 

2) PERI OMOBONO

CONSIGLIERE MAG.

X

 

3) MARIOTTI ZAIRA

CONSIGLIERE MAG.

 

X

4) BONETTI ROMINA

CONSIGLIERE MAG.

 

X

5) SARZI DENIS

CONSIGLIERE MAG.

X

 

6) CORINI LUIGI

CONSIGLIERE MAG.

X

 

7) ALETTI RITA

CONSIGLIERE MAG.

 

X

8) BELLINI WAGNER

CONSIGLIERE MAG.

X

 

9) BINA ALFREDO

CONSIGLIERE MAG.

X

 

10) PICCININI GIOVANNI

CONSIGLIERE MIN.

X

 

11) RONGONI ANTONIO

CONSIGLIERE MIN.

X

 

12) NAVARRA FABIO

CONSIGLIERE MIN.

X

 

13) DELLABONA DANIELE

CONSIGLIERE MIN.

X

 

 

                      Totali

10

3

 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE, Sig.ra Dott.ssa PELIZZONI CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. MORELLI DIEGO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale istituisce a decorrere dall’anno   1993 l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

VISTA la formulazione dell’art.6 del decreto Legislativo 504/1992 così come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge 23/12/1996 n.662 che attribuisce al Comune il potere di deliberare l’adozione delle aliquote I.C.I. applicabili nel corso del successivo periodo d’imposta;

 

VISTI altresì:

 

-    l’art.27, comma 8, della Legge 23.12.2001 n.448, modificando l’art.53 della legge 23.12.2000, n.388 ha sancito il principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

-    la legge 27/12/2006, n.296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

 

-    il Decreto del M.I. del 19/12/2008 che ha prorogato al 31/03/2009 il termine di approvazione del bilancio 2009;

 

-    l’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 il quale ascrive alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

-    il comma 156 della Legge Finanziaria 2007 (L.296/06), che stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote I.C.I. è il Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall’art.42 del Testo Unico sugli enti locali D.Lgs.267/00;

 

ACCERTATO pertanto che la determinazione delle aliquote I.C.I. è di competenza del Consiglio Comunale;

 

VISTO l’art. 1 comma 7 del decreto legge  27 maggio 2008 n. 93 convertito in legge n. 126 del 24/07/2008, che prevede, a decorrere dall’anno d’imposta 2008, l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29 rapportata al periodo di utilizzo;

 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.6 del 20/03/2008, esecutiva ai sensi di legge:

-    venivano riconfermate per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. anno 2007 nella misura del 4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e del 5‰ per tutti gli altri immobili;

-    veniva confermata in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale;

-    venivano determinati i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2008;

 

VISTA la deliberazione n.77 del 30/12/2008 con la quale la Giunta Comunale ha proposto le aliquote I.C.I., la relativa detrazione d’imposta per l’anno 2009 ed il valore delle aree fabbricabili  al fine della stesura dello schema del Bilancio Preventivo 2009;

 

RITENUTO sufficiente, per assicurare il fabbisogno necessario per l’equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2009, confermare le aliquote/detrazioni  I.C.I. per l’anno 2009 nella misura dell’anno 2008 (come proposto dalla G.C. con l’atto sopraccitato) ed in dettaglio:

-          4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo ed esclusivamente  per le fattispecie non esenti);

-          5‰ per tutti gli altri immobili

-          detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale: € 103,29;

 

DATO ATTO che l’applicazione di dette aliquote/detrazioni comportano una entrata per I.C.I. anno 2009 prevista in € 79.000,00, facendo constatare che tale somma è necessaria ad assicurare l’equilibrio finanziario del Bilancio di Previsione 2009;

 

 

RIBADITO altresì che con la deliberazione n.77 del 30/12/2008 la Giunta Comunale ha proposto altresì  i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. per l’anno 2009 e ritenuti di farli propri in questo consesso;

 

VISTI:

-          il T.U.E.L. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

-          la Legge 296/2006;

-          la legge 244/2007;

-          il regolamento di contabilità comunale;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 in ordine alla regolarità tecnico contabile della suddetta proposta deliberativa da parte del Responsabile Servizio Finanziario;

 

CON VOTI  favorevoli n.6, contrari nessuno, astenuti n.4 (Consiglieri di Minoranza Sigg. Piccinini Giovanni, Rongoni Antonio, Navarra Fabio, Dellabona Daniele) resi nei modi e nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.        DI APPROVARE,  come proposto dalla Giunta Comunale, le aliquote/detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009, nella stessa misura del precedente e come di seguito indicato:

-          4,5‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti);

-          5‰ per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria);

-          detrazione per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale: € 103,29 (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti).

 

2.       DI DARE ATTO che a seguito dell’applicazione I.C.I. con le modalità di cui sopra si prevede un introito, per l’anno 2009, di € 79.000,00 e che tale introito è necessario  per assicurare l’equilibrio finanziario del bilancio comunale;

 

3.       DI FAR PROPRIA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 30/12/2008, in ordine alla determinazione valore aree fabbricabili ai fini I.C.I., valore ai soli effetti di un’autolimitazione al potere di accertamento I.C.I., nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili, laddove esso venga dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quello ivi stabilito (allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso), come di seguito riportato:

 

Aree residenziali all’interno di Piano Esecutivo in assenza dell’approvazione di Piano di lottizzazione e non ancora convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “C residenziale di espansione” non ancora attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi non provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 23,00 (ventitre/00 centesimi);

 

Aree residenziali all’interno di Piano Esecutivo con Piano di lottizzazione approvato ed ultimato e già convenzionate si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “C residenziale di espansione” già attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi complete di tutte le urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 46,00 (quarantasei/00 centesimi);

 

Aree residenziali esistenti in zone di ristrutturazione e recupero e di completamento si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “B1 di ristrutturazione e recupero” e zona “B2 di completamento semintensivo” che sono parte del tessuto urbano esistente, urbanizzate ma non ancora edificate con capacità insediativa propria mediante intervento diretto con permesso di costruire o D.I.A. aventi un indice di edificabilità pari a 2,00 mc/mq per la zona B1 e 1,50 mc/mq per la zona B2. Dette aree, considerato che possiedono caratteristiche normative tipologiche simili alle zone “C”, e sono già servite da tutti i servizi primari, viabilità ecc., sulla base delle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 46,00 (quarantasei/00 centesimi);

 

Aree artigianali/industriali all’interno di Piano Esecutivo in assenza dell’approvazione di Piano di lottizzazione e non ancora convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “D1 produttiva esistente e di saturazione” e zona “D2 di espansione” non ancora attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi non provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 18,00 (diciotto/00 centesimi);

 

Aree artigianali/industriali all’interno di Piano Esecutivo con Piano di lottizzazione approvato ed ultimato e già convenzionate, si intendono quelle aree inserite nel P.R.G. locale vigente come zona “D1 produttiva esistente e di saturazione” e zona “D2 di espansione” già attuate attraverso piano di lottizzazione convenzionato e quindi complete di tutte le urbanizzazioni primarie (strade, parcheggi, verde, reti tecnologiche). Dette aree così come classificate con riferimento alle verifiche effettuate sugli atti di compravendita depositati presso questi uffici Comunali hanno un valore di €/mq 35,00 (trentacinque/00 centesimi);

 

4. DI DARE ATTO che, come stabilito con atto di C.C. n. 10 del 20/03/2008, non sono dovuti versamenti nè rimborsi  di imposta, complessivamente dovuta nell’anno,  di importo inferiore  a € 12,00;

 

5. DI MANDARE copia del presente all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Tributi ed al Concessionario della riscossione per la circoscrizione ove è compreso il Comune di Volongo per quanto di rispettiva competenza;

 

6. DI TRASMETTERE altresì copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze ai sensi della circolare Ministero dell’Economia Finanze  16/04/2003 n. 3 per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali;

 

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.172 del T.U.E.L. costituisce “altro allegato al bilancio di previsione”.