Deliberazione n. 5 |
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Adunanza del 06/03/2007 |
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA CON EFFETTO DAL 1^ GENNAIO 2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 in data 18.11.2005, esecutiva, con la quale veniva approvata per l’anno 2006, l’aliquota, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni per l’imposta comunale sugli immobili;
ATTESO che il comma 156 dell'articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), attribuisce la competenza della determinazione delle aliquote e, quindi anche delle detrazioni per il richiamo alla delibera tariffaria da parte dell'articolo 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992, al Consiglio Comunale;
RITENUTO, quindi, di stabilire per l'esercizio finanziario 2007, le seguenti aliquote e detrazioni:
ALIQUOTA UNICA 6,00 per mille per tutti gli immobili e per ogni
soggetto passivo
DETRAZIONE D'IMPOSTA € 103,29 per unità immobiliare adibita dal
soggetto passivo ad abitazione
principale, nel minimo di legge
consentito
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;
DATO ATTO della dichiarazione di voto del consigliere Carrara a nome del gruppo di minoranza: “Già due anni fa eravamo contrari all’aliquota Ici del 6 per mille e quindi ora ci asterremo”;
CON VOTI favorevoli n. 11, voti contrari nessuno e astenuti n. 4 (Carrara, Piroli, Grisoli e Vantadori), resi per alzata di mano da n. 11 votanti su n. 15 presenti,
1) DI DETERMINARE, con effetto dal 1° gennaio 2007, l’aliquota e la detrazione I.C.I., nella misura sotto riportata:
ALIQUOTA UNICA 6,0 per mille per tutti gli immobili e per ogni
soggetto passivo
DETRAZIONE D'IMPOSTA € 103,29 per unità immobiliare adibita dal
soggetto passivo ad abitazione
principale, nel minimo di legge
consentito
2) DI DARE ATTO:
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;
b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3) DI EVIDENZIARE che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 in caso di mancata approvazione, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione.
5) DI COMUNICARE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per ogni conseguente e conforme adempimento di competenza, anche ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Successivamente,
stante l’urgenza di procedere, a seguito di separata ed unanime votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/00.