PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

CHI PAGA: i soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari di fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli oppure il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie o concessione sugli stessi. Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario utilizzatore.

NON PAGA L’IMPOSTA: il proprietario o titolare di un diritto reale sull' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze. Il proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (anziano o disabile) che acquisisce la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il proprietario dell’unità immobiliare concessa in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti). Presentare idonea autocertificazione annuale all’Ufficio (scadenza 31 dicembre 2010). Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale.  Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Il socio assegnatario in caso di unità immobiliare appartenente a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, nonché l'assegnatario di alloggio da parte degli istituti autonomi per le case popolari.

QUANDO SI PAGA: il pagamento dell’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per cui non sono possibili compensazioni con versamenti maggiori o minori di anni precedenti. Il versamento ICI 2010 si riferisce alla situazione degli immobili nell’anno 2010. Il versamento può essere effettuato in due rate: la prima  entro il 16 giugno 2010 e la seconda entro il 16 dicembre 2010.

PAGA L’IMPOSTA: il proprietario di immobile che, pur essendo adibita ad abitazione principale è classificato nella categoria catastale A1 (abitazione signorile), A8 (abitazione in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

DOVE SI PAGA: il pagamento può essere effettuato presso:

- qualsiasi ufficio postale con apposito bollettino ICI intestato a EQUITALIA ESATRI SPA VAILATE - CR - ICI

   c/c : 88662150

- la propria banca di fiducia utilizzando l'apposito bollettino ICI intestato a EQUITALIA ESATRI SPA VAILATE - 

   CR - ICI  c/c : 88662150

- con versamento diretto agli uffici della stessa concessionaria

- tramite mod. F24

COME SI PAGA: i pagamenti non dovranno più essere effettuati al centesimo, ma arrotondati all’euro per difetto se inferiori ai 49 centesimi oppure per eccesso se superiori.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo risulta pari o inferiore ad euro 4,00.

La ricevuta di pagamento deve essere conservata per eventuali controlli.

ALIQUOTE: 5,0 ‰ per l’abitazione principale (A1/A8/A9) e relative pertinenze; 6,0 ‰ per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione ed utilizzazione.

RIDUZIONI: l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Uff. Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della vigente normativa, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente. La riduzione dell’imposta  nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda/dichiarazione.

DETRAZIONE ORDINARIA:spetta la detrazione di € 103,29 dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (se la detrazione per la prima casa supera l’imposta dovuta, l’eccedenza può essere utilizzata per ridurre l’importo dell’ICI dovuta sulle pertinenze). Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.

ULTERIORE DETRAZIONE: Spetta l’aumento della detrazione da € 103,29 a € 206,58 dell’imposta dovuta per i soggetti che hanno tutti e tre i seguenti requisiti:

1) sono possessori esclusivamente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2) sono ultrasessantacinquenni (alla data del 31.12.2009);

3) non superano un reddito annuo complessivo lordo, riferito al nucleo familiare, di 9.296,22 €  se singoli o 12.911,42 € se con coniuge o altro famigliare a carico.

N.B.: i moduli per effettuare la richiesta annuale di maggior detrazione (scadenza 31 dicembre 2010) sono in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune.