COMUNE DI VAILATE
Deliberazione n. 12
Adunanza del 01.02.2008
Codice ente: 10815 4 Vailate
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ICI – Aliquote, riduzioni, detrazioni e modalità applicative per l’anno 2008.
OMISSIS
VISTO l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n° 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della Finanza degli Enti Territoriali;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, emanato in attuazione della delega predetta;
VISTO il capo I° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplina l’applicazione;
VISTO l’art.3, commi da
VISTO in particolare i commi 48 e 51 dell’art.3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che prevedono la rivalutazione delle vigenti rendite catastali urbane e dei redditi dominicali, nella misura, rispettivamente del 5% e del 25%, con decorrenza dall’1.1.1997, ai fini del calcolo dell’ICI;
VISTO il c.55 dell’art.3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l’aumento, con decorrenza dall’1.01.97, della detrazione per abitazione principale del soggetto passivo portata ad € 103,29;
VISTO il c.53 dell’art.3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, modificativo dell’art.6 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 , il quale stabilisce che l’aliquota dell’imposta è deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 né superiore al 7 per mille, con possibilità’ di diversificazione entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché in relazione alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
VISTO il c.56 dell’art.3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità per i comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
VISTO l’art. 4, c.1 del D.L. del 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella L. 24 ottobre 1996, n.556 , recepito all’art.3 ,c.53 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che recita:
· Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta , comunque non inferiore al 4 per mille , in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unita’immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale , a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
VISTO il c.55 dell’art.3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la possibilità per i Comuni di stabilire l’aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
VISTO l’art.55 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50 convertito nella L. 9 maggio 1997, n. 122 modificativo dell’art.8, c.3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall’art.3, c.55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, che consente di esercitare la facoltà di concedere riduzioni e detrazioni dall’imposta comunale sugli immobili, come previste dallo stesso art.8, c.3, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
VISTO l'art.2 comma 4 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che prevede la possibilità per i Comuni di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stabiliti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera di C.C. n° 20 del 28 marzo 2006 e n. 8 del 9 marzo 2007;
VISTO il comma 156 dell'art.1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce dal 1° gennaio 2007 la competenza del Consiglio Comunale nella determinazione delle aliquote ICI;
VISTO il comma 169 dell'art.1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
VISTO il D.M. 20 dicembre 2007 , pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007 che ha prorogato al 31 marzo il termine del 31 dicembre 2007 per l’approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO di quanto previsto dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 173 dell'art. 1 della stessa legge, che stabilisce che per abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;
Preso atto di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 che introduce all’articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma
2 i seguenti commi :
“2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;
PRESO ATTO di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 che apporta all’articolo 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 le seguenti modificazioni :
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
VISTO il D.M. 20 dicembre 2007 , pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007 che ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine del 31 dicembre 2007 per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 27 dicembre 2007 di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’anno 2007, che prevede un introito I.C.I. di competenza dell’esercizio pari a € 514.000,00;
RICHIAMATE la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 09 marzo 2007 con la quale venivano determinate le aliquote, le riduzioni, le detrazioni e le modalità applicative relative all’ICI anno 2007;
DATO ATTO che i valori delle aree edificabili sono stati indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 108 del 27 dicembre 2007;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n. 13 (tredici)
voti contrari n. 0 (zero)
astenuti n. 0 (zero)
1. Di confermare per l’anno 2008 le aliquote, le riduzioni, le detrazioni e le modalità applicative, come da prospetto allegato sotto la lettera “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle maggiori detrazioni stabilite dal comma 5 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dalla Legge Finanziaria per l’ esercizio 2008;
3. di dichiarare, con apposita e separata votazione, con n. 13 (tredici) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
OMISSIS
Allegato “A” alla delibera di C.C. n. 12 del 05.02.2008
I.C.I. – ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI E MODALITA’ APPLICATIVE
PER L’ANNO 2008 (CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2007)
a) ALIQUOTE
1) ALIQUOTA AGEVOLATA/RIDOTTA del 5,0 PER MILLE (cinque per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze (oltre a quanto stabilito dalla Legge Finanziaria per l’esercizio 2008);
2) ALIQUOTA ORDINARIA del 6,0 PER MILLE (sei per mille) per tutti i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione.
b) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) , dell'art.3 della legge 23 dicembre 1996, n.662; inoltre il comma 45 D.L. 262 del 03.10.2006 ha previsto l’aumento del 40% del moltiplicatore per il calcolo ICI per i fabbricati classificati nel gruppo B.
c) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, così come modificata dal D.P.R. 403/98, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda/dichiarazione.
d) salvo quanto stabilito per l’ulteriore detrazione dal comma 5 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2008 , Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (centotre/29) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali e non per quote di possesso. Se la detrazione per la prima casa supera l’imposta dovuta, l’eccedenza può essere utilizzata per ridurre l’importo dell’ICI dovuta sulla pertinenze. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:
- l'importo di euro 103,29 di cui sopra è elevato a euro 206,58 (duecentosei/58) e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta per i soggetti con i seguenti requisiti:
· sono possessori esclusivamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
· sono ultrasessantacinquenni (alla data del 31.12.2007);
· non superano un reddito lordo annuo famigliare di euro 9.296,22 se singoli o di euro 12.911,42 se con coniuge o altro famigliare a carico;
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
e) Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta (5 per mille) ed anche della detrazione per queste prevista (€ 103,29), quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado (genitori e figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti).
f) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
g) Si dà atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della riduzione o detrazione si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune.
h) Ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per l'applicazione dell'art.9 del D.Lgs. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo (la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Inoltre l’art. 2 comma 37 del D.L. 262/03.10.2006 prevede che, ai fini del riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo, si debba aggiungere l’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.